Continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine solo se programmati originariamente (Cass. pen. Sez. I n. 25740 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra il reato di associazione di stampo mafioso e i reati-fine, il giudice dell’esecuzione non deve verificare se questi ultimi rientrino nel programma del sodalizio, ma se siano stati prefigurati ab origine dall’agente insieme al reato associativo. La continuazione è configurabile solo quando l’associazione e i reati ulteriori siano stati contestualmente ideati e deliberati nella loro tendenziale specificità. Non è invece ravvisabile quando i reati-fine, pur finalizzati al rafforzamento del clan, siano legati a circostanze contingenti e occasionali, non immaginabili al momento della costituzione del sodalizio.
Il Fatto
Il condannato, già destinatario di quattro sentenze irrevocabili per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e reati in materia di droga, ha chiesto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra tali reati e quelli oggetto di due ulteriori sentenze di condanna: la prima per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di armi, risalente al 1992; la seconda per rapina aggravata e illecita concorrenza, commessi nel 2012.
La Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza. Ha escluso che i reati del 1992 fossero collegati alla cosca, poiché le armi appartenevano a un soggetto estraneo al sodalizio. Ha inoltre ritenuto i reati del 2012 collocati in uno scenario diverso, caratterizzato dall’intervento di intermediari estranei alla cosca. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Entrambi i motivi, secondo i giudici di legittimità, si risolvono in una rivalutazione alternativa degli elementi di fatto, chiedendo un sindacato precluso al giudice di legittimità a fronte di una motivazione non viziata.
Il punto centrale è la corretta delimitazione dell’oggetto dell’accertamento. In sede esecutiva non rileva se i reati-fine rientrino genericamente nel programma dell’associazione, ma se siano stati prefigurati ab origine dall’agente insieme al reato associativo. La Corte richiama il proprio orientamento (Sez. 1, n. 23818 del 2020, Toscano; Sez. 1, n. 1534 del 2017, Giglia) secondo cui la continuazione è ipotizzabile solo a condizione che il giudice verifichi puntualmente la programmazione originaria.
La finalità ultima collegata ai reati commessi in ambito associativo può contribuire a provare il disegno criminoso, ma è esterna ai reati stessi e non lo integra da sola. La commissione dei reati-fine nell’interesse del sodalizio è elemento di valenza non univoca, potendo la deliberazione criminale maturare successivamente alla costituzione del vincolo associativo.
La Corte conferma il rigetto per i reati del 2012: nel 1988, anno di costituzione del clan, non era ipotizzabile un’attività estorsiva nei confronti dei costruttori di parchi eolici, all’epoca inesistenti. Per i reati del 1992 osserva che nessun collegamento emerge con l’associazione, risultando le armi non funzionali all’attività del sodalizio.
Da ultimo, la Corte ribadisce che l’accertamento sull’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per motivazione inadeguata (Sez. 1, n. 12936 del 2018, D’Andrea). Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 3, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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