Sequestro probatorio di somme di denaro: motivazione necessaria sulle finalità (Cass. pen. Sez. IV n. 25810 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il decreto con cui il pubblico ministero dispone il sequestro probatorio di somme di denaro qualificabili come corpo di reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla finalità probatoria concretamente perseguita. La prova del reato non discende dalla res sequestrata, ma dagli atti di indagine sul suo rinvenimento; il denaro è assoggettabile a vincolo probatorio solo in presenza di elementi specifici da cui risulti che la prova derivi dal denaro stesso nella sua materialità, ad esempio per le particolari caratteristiche delle banconote. Il Tribunale del riesame non può integrare il titolo cautelare supplendo all’inerzia del pubblico ministero: la motivazione assente o meramente apparente integra violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento con rinvio.
Il Fatto
Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare eseguita nell’ottobre 2025, finalizzata all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, gli operanti rinvenivano all’interno dell’abitazione dell’indagato sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi e una somma di denaro in contanti. Sostanza e denaro venivano sottoposti a sequestro; il pubblico ministero convalidava la perquisizione e qualificava il vincolo come sequestro probatorio, richiamando la necessità di verificare natura e quantità della sostanza e la provenienza e genuinità delle banconote.
Il Tribunale del riesame, investito della richiesta, rigettava e confermava il vincolo, valorizzando la disponibilità della somma come possibile provento di una continuativa attività illecita di commercio di stupefacenti e ritenendo il denaro suscettibile di successiva conversione in sequestro preventivo ai fini di confisca. Il ricorrente impugnava per cassazione deducendo, tra l’altro, la nullità del decreto di convalida per motivazione solo apparente sulle finalità probatorie.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda anzitutto che contro le ordinanze in materia di sequestro probatorio o preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, categoria nella quale rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Su questa base il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro ai fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sulla finalità concretamente perseguita per l’accertamento dei fatti. A tale minimo onere non si può derogare neppure quando il sequestro sia eseguito nel corso di una perquisizione ai sensi dell’art. 352, comma 2, cod. proc. pen.
Il principio decisivo riguarda le somme di denaro: qualificate come corpo del reato di traffico di stupefacenti, esse non possono essere sottoposte a sequestro probatorio, perché la prova del reato non discende dalla res sequestrata ma dagli atti di indagine sul suo rinvenimento. Il denaro è aggredibile a fini probatori solo se emergono specifici elementi dai quali risulti che la prova deriva dal denaro stesso nella sua materialità, come accade per le particolari caratteristiche delle monete o delle banconote. Il riferimento a generici accertamenti tecnici sulle banconote non integra da solo la necessaria finalità probatoria.
Nel caso concreto il Tribunale del riesame, da un lato, enuncia in astratto la legittimità del vincolo in presenza di idonea motivazione sul nesso tra denaro e reato; dall’altro, ammette l’assenza di correlazione tra lo spaccio risalente e la disponibilità della somma, ipotizzando indagini future e una possibile conversione in sequestro preventivo ai fini di confisca. Così argomentando, il Tribunale disegna di propria iniziativa il perimetro delle finalità del sequestro, supplendo all’inerzia del pubblico ministero: la motivazione sulla finalità probatoria risulta del tutto assente o meramente apparente, con conseguente violazione di legge.
Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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