Recidiva e generiche: giudizi autonomi e insindacabili se motivati (Cass. pen. Sez. III n. 25824 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze, la valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato ai fini del riconoscimento della recidiva è compatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche, attesa l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti. Pur potendo interferire, tali giudizi non si sovrappongono: il giudice può negare le generiche in considerazione dei precedenti e nel contempo escludere la recidiva, oppure concedere le generiche e applicare la recidiva. La concedibilità e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti costituiscono esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche di alcuni soltanto dei parametri dell’art. 133 cod. pen., senza necessità di analitica esposizione dei criteri adoperati. Il ricorso che, a fronte di una motivazione specifica, si limiti a contestazioni generiche è inammissibile per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca dei motivi.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di cui all’art. 13-bis d.l. 14/2017 e all’art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011. Il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e il concorso formale, irrogando una prima pena; la Corte di appello, in parziale riforma, aveva rimodulato il trattamento sanzionatorio rideterminandolo al ribasso sulla base di una diversa valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 597, ultimo comma, cod. proc. pen., e degli artt. 99, comma 4, e 69, comma 4, cod. pen., in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2007. Lamentava che la conferma della recidiva e il bilanciamento con le generiche fossero stati giustificati valorizzando due volte la medesima condanna per rapina e lesioni, senza considerare la possibilità di prevalenza delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca. Il riferimento normativo è l’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150, che codifica l’onere di enunciare in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato, per ogni richiesta contenuta nell’atto.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, secondo cui i motivi sono affetti da genericità “intrinseca” quando restano indeterminati e si risolvono in formule di stile o in doglianze non pertinenti al caso concreto.
Nel caso esaminato il motivo, già in appello, si limitava a contestare genericamente le ragioni del giudice di primo grado, invocando in modo immotivato l’esclusione o la subvalenza della recidiva rispetto alle generiche. La Corte ha quindi ritenuto eccentrico il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale, perché nessun rilievo poteva muoversi alla valutazione di merito, che aveva valorizzato i precedenti penali per negare sia l’esclusione della recidiva sia un diverso bilanciamento.
Sul punto si richiamano Sez. IV n. 14647 del 2021 e Sez. III n. 34947 del 2020: la valorizzazione dei precedenti ai fini della recidiva è compatibile con il riconoscimento delle generiche, stante l’autonomia dei due giudizi. Il bilanciamento, inoltre, è insindacabile in legittimità ove congruamente motivato anche solo su alcuni parametri dell’art. 133 cod. pen..
I giudici di merito avevano motivato in modo coerente, sottraendosi a censure di manifesta illogicità, ritenendo che l’allarmante personalità non consentisse un esito più favorevole. Ne è conseguita l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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