Insufficiente lo stato di necessità per escludere il dolo erariale del ragioniere (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 180 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo stato di necessità e la condizione personale di sovraindebitamento del funzionario non integrano causa di esclusione della responsabilità erariale, che resta connotata da dolo intenzionale ove l’appropriazione di somme pubbliche sia commessa da chi riveste un ruolo centrale nella gestione del bilancio dell’ente. L’autoliquidazione di compensi da parte del funzionario pubblico non è mai giustificata, né può valere a esimente. I crediti che il convenuto vanti verso l’amministrazione non sono compensabili con il debito illecito, difettando i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e sussistendo una radicale eterogeneità tra le poste. Le richieste istruttorie volte a dimostrare la natura di acconto delle somme percepite sono inammissibili in un giudizio integralmente documentale.
Il Fatto
La procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile del servizio finanziario di due comuni, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in complessivi € 193.253,91: € 91.863,47 in favore del primo ente e € 101.390,44 in favore del secondo. L’addebito si fonda su presunte appropriazioni di somme pubbliche, realizzate mediante condotte manipolatorie delle procedure contabili tra il 2020 e il 2024.
Il convenuto si è costituito confermando la materialità dei fatti e invocando, quale causa giustificativa, uno stato di necessità coattivo: sarebbe rimasto vittima di una estorsione online, denunciata alla Polizia postale prima dell’avvio delle indagini contabili, con le somme prelevate destinate agli estorsori e non all’arricchimento personale. Ha poi contestato la quantificazione del danno, chiedendo l’esibizione dei fascicoli originali, una perizia grafologica e prove testimoniali. In subordine ha chiesto la riqualificazione della condotta nei termini della colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza della relazione di servizio con entrambi gli enti, radice della giurisdizione contabile. Il convenuto è stato responsabile del servizio finanziario ed economato dei due comuni, con incarichi retribuiti rispettivamente a tempo indeterminato e in regime di convenzione, revocati entrambi nel febbraio 2024. Il trattamento economico era anticipato da un comune, mentre l’altro provvedeva unicamente a rimborsarlo.
Dalla documentazione in atti è emerso che numerosi pagamenti sono stati eseguiti dal secondo comune apparentemente a favore del primo, ma in realtà direttamente al convenuto, privi di documentazione giustificativa o con causali ultronee. Il dato decisivo è la comparazione tra il giornale di cassa dell’ente e quello della banca tesoriere, effettuata dal segretario comunale su segnalazione della banca stessa, che ha consentito di accertare la condotta infedele e l’abnormità delle somme percepite, di molto eccedenti il compenso forfettario.
Tali fatti non sono stati smentiti dal convenuto, che ha invocato la scriminante dello stato di necessità. Il Collegio li ha quindi ritenuti provati anche in ragione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., considerata la mancata contestazione specifica dei fatti allegati dall’attore. Il danno è stato liquidato in € 91.863,47 e € 101.390,44, quale conseguenza diretta e immediata di un’appropriazione indebita riconosciuta ma non restituita.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo intenzionale, escludendo ogni valore scriminante o giustificativo dello stato di necessità, del sovraindebitamento e dei problemi di salute. Non è giustificabile l’autoliquidazione di somme da parte di un funzionario che ricopre un ruolo centrale per il bilancio dell’ente. L’assunto per cui i prelevamenti sarebbero acconti su spettanze legittime è rimasto privo di corredo probatorio, e le richieste istruttorie sono state dichiarate inammissibili. I crediti vantati verso i comuni non sono compensabili, difettando dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. La domanda è stata accolta integralmente, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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