Piano di riequilibrio, doppia perimetrazione e obbligo di dissesto (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 5 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in unico grado davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, l’oggetto della cognizione è governato dal principio della doppia perimetrazione: esso è circoscritto dal contenuto della deliberazione impugnata e dai motivi di ricorso. Le Sezioni riunite non procedono a un autonomo riesame nel merito della congruità del piano, ma sindacano la legittimità della valutazione della Sezione regionale, con la possibilità di una valutazione autonoma nei limiti dei motivi. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale non è un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti, ma richiede misure strutturali credibili, veritiere e attendibili, fondate su una corretta fase ricognitiva della massa passiva. Il rigetto del ricorso impone la dichiarazione del dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-quater, co. 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione la deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo per la Calabria ha ritenuto di non approvare il proprio piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Il diniego si fondava su due ordini di ragioni: la sottostima della massa passiva, accompagnata da un rilevato disordine contabile, e la non congruità delle misure di risanamento, giudicate inidonee e non concretizzabili nel medio-lungo periodo.
Il Comune ha articolato undici motivi, contestando l’applicazione del criterio di congruità in termini frammentari, la qualificazione del disavanzo da fondo anticipazione di liquidità, la valutazione delle misure di risanamento e la gestione dei debiti fuori bilancio. La Procura generale ha concluso per l’infondatezza. In via preliminare era stata segnalata una possibile inammissibilità per mancanza della prova della previa autorizzazione richiesta dallo Statuto dell’ente.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare, le Sezioni riunite hanno ritenuto ammissibile il ricorso, essendo stata depositata la deliberazione di Giunta richiesta dallo Statuto quale presupposto della legittimazione processuale del Sindaco. Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato.
Il Collegio ha anzitutto ricostruito il perimetro del giudizio, richiamando il principio della doppia perimetrazione e ribadendo che le Sezioni riunite non si sostituiscono alla Sezione regionale nella valutazione di congruità. È stata respinta la pretesa di utilizzare un precedente delle stesse Sezioni riunite come fonte di un principio in realtà mai affermato, trattandosi di passaggi che riassumevano le argomentazioni della Procura generale e non la motivazione in diritto.
La Corte ha poi precisato che la procedura di riequilibrio non consiste in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti, ma nel dimostrare la sostenibilità in prospettiva di un equilibrio economico-finanziario durevole. Veridicità e attendibilità delle previsioni costituiscono i criteri che guidano il giudizio di congruenza ai sensi dell’art. 243-quater, co. 3, del d.lgs. n. 267 del 2000. L’effettività della parte programmatica è strettamente correlata alla correttezza della fase ricognitiva, poiché senza un punto di partenza certo non è possibile verificare l’adeguatezza delle misure correttive.
Quanto alla flessibilità del piano invocata dal ricorrente, è stato affermato che essa non può estendersi fino a spezzare ogni legame con i contenuti deliberati: la rimodulazione è consentita solo ove una previsione normativa la ammetta espressamente. La Corte ha poi esaminato i singoli motivi, confermando la correttezza dei rilievi sulla duplicazione dei debiti fuori bilancio, sulla qualificazione del disavanzo da FAL, sulla sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo contenzioso, nonché sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione quale fonte di copertura fondata su presupposti ipotetici.
Le censure sulle misure di risanamento sono state ugualmente respinte: la generica previsione di proventi da alienazioni immobiliari condizionate a interventi PNRR difetta di determinatezza temporale, mentre la mancata copertura integrale dei servizi a domanda individuale e l’incremento della spesa corrente confermano lo squilibrio strutturale. Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo di dichiarare il dissesto finanziario; le spese di giustizia seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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