Inammissibile la revocazione per preteso errore di fatto sulla tardività documentale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 82 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello, ammessa dall’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont., presuppone un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, consistente in una svista materiale, oggettiva e immediatamente rilevabile. Il vizio di percezione ricorre solo quando la decisione si fonda sulla supposizione dell’esistenza di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti, o dell’inesistenza di un fatto positivamente accertato, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Non integra errore di fatto, ma mero errore di giudizio, la censura con cui si contesti la qualificazione come perentorio del termine per il deposito di documenti, trattandosi di valutazione giuridica e non di abbaglio percettivo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un trauma subito in servizio e la conseguente ascrivibilità tabellare delle infermità ai fini della pensione privilegiata ordinaria. La Sezione giurisdizionale per la Campania, con sentenza n. 13/2023, aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo la pensione privilegiata di Tab. B per due annualità in relazione a una sola infermità e rigettando ogni altra richiesta.
L’appello proposto dal ricorrente era stato dichiarato inammissibile e comunque infondato dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello con sentenza n. 27/2025 del 21.02.2025, perché diretto a censurare questioni di fatto, vietate dall’art. 170 cod. giust. cont.. Il ricorrente ha allora proposto revocazione avverso tale sentenza, deducendo un errore di fatto sulla pretesa tardività della documentazione medico-legale prodotta in sede endoprocedimentale e chiedendo la rimessione ad altro giudicante in diversa composizione.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte accoglie l’eccezione del Ministero della Difesa, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva e disponendone l’estromissione dal giudizio. Il rapporto sostanziale dedotto in causa è integralmente riconducibile alla competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre il dicastero della Difesa non amministra la categoria di personale cui apparteneva il ricorrente.
Nel merito, il Collegio richiama la nozione di errore revocatorio e i requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 29886 del 2019, Sezioni Unite n. 31032 del 2019 e Cass. n. 30626 del 2024. L’errore deve consistere in un’errata percezione del fatto, decisiva, non vertente su un punto controverso e non riducibile a un errore di valutazione delle prove o a un vizio del ragionamento logico-giuridico.
Su questa base la censura del ricorrente è dichiarata inammissibile. La doglianza sulla perentorietà dei termini fissati dall’ordinanza n. 94/2020 non individua una svista percettiva del Collegio, ma contesta una valutazione espressamente compiuta e consapevolmente argomentata nella sentenza impugnata. La qualificazione della tempestività di un atto processuale è un giudizio giuridico, non un errore di fatto.
La Corte osserva inoltre che il profilo della tardività documentale era stato oggetto di piena e specifica controversia tra le parti e che il giudice di appello vi aveva dedicato specifica motivazione, escludendo profili di incompletezza della consulenza tecnica. Difetta pertanto anche il requisito della non controversietà del punto.
Le ulteriori doglianze — asserita incompletezza della CTU, mancata considerazione delle consulenze di parte e omessa valutazione del nesso causale — attengono direttamente al merito medico-legale e confermano che la revocazione è utilizzata per sollecitare un terzo grado di giudizio sul merito, radicalmente precluso al giudice contabile. Il ricorso è dunque inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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