Rivalutazione contributiva amianto anche senza superamento soglia annua (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 111 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della rivalutazione contributiva ai fini pensionistici di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 presuppone un’esposizione qualificata all’amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, non il superamento del valore-soglia di 100 fibre/litro in ciascun anno considerato. La valutazione dell’esposizione ultradecennale va condotta in termini complessivi e probabilisticamente orientati, sulla base della qualifica lavorativa, delle mansioni svolte e del contesto ambientale, senza che l’accertamento analitico delle concentrazioni anno per anno costituisca condizione necessaria. Il giudice può fondare il proprio convincimento sul parere dell’UML del Ministero della Salute, che tiene conto della letteratura scientifica e della presenza dei materiali contenenti amianto nei luoghi di lavoro. L’INPS è titolare della posizione previdenziale su cui incidono gli effetti del giudizio ed è quindi legittimato a contraddire. Le eccezioni di decadenza e di prescrizione non possono essere accolte quando la domanda sia stata tempestivamente presentata.
Il Fatto
Il ricorrente, già operatore per la lavorazione dei profilati e laminati metallici alle dipendenze del Ministero della Difesa presso l’Arsenale Marina Militare di Taranto, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ai benefici previdenziali rivalutativi per l’esposizione ultradecennale all’amianto. Dopo l’attivazione in via amministrativa, l’INAIL aveva riconosciuto l’esposizione solo per un periodo inferiore ai dieci anni, mentre l’istanza di accredito contributivo rivolta all’INPS era rimasta priva di riscontro, come il successivo ricorso gerarchico.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva. L’INPS si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva, la nullità del ricorso per indeterminatezza, l’infondatezza per difetto di prova e l’intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, valorizzando gli esiti del parere reso dall’UML presso il Ministero della Salute, che ha ricostruito le mansioni svolte e il periodo di sottoposizione al rischio. Il consulente ha qualificato le lavorazioni come notoriamente pericolose, svolte in ambienti confinati e in presenza di materiali coibentanti contenenti amianto, con esposizione significativa soprattutto nelle operazioni di smontaggio, modifica o rifacimento di arredi e strutture metalliche preesistenti.
Quanto al profilo temporale, il parere ha individuato nel 31/12/1995 il termine ultimo del rischio connesso alle lavorazioni su Unità Navali, considerando l’avvio sistematico delle procedure di trattamento dell’amianto intorno al 1996. Su questa base il ricorrente ha raggiunto un’esposizione ultradecennale, con livelli superiori al valore-soglia di 100 fibre/litro previsto per la concessione dei benefici.
Il passaggio decisivo riguarda il metodo di calcolo. La Corte ha condiviso la lettura secondo cui il superamento della soglia non va riferito alla consistenza dell’esposizione complessivamente accertata, ma alla quantificazione della esposizione quotidiana su un periodo di riferimento di otto ore, con esclusione degli anni in cui il valore limite non risulti superato. Ciò nonostante, la valutazione complessiva delle mansioni e del contesto ha consentito di affermare l’esposizione qualificata ultradecennale.
La Corte ha ritenuto l’iter argomentativo dell’UML sorretto da adeguata motivazione, respingendo la richiesta di rinnovo della consulenza formulata dall’INPS in udienza. Quanto alle eccezioni preliminari, ha escluso la carenza di legittimazione passiva dell’Istituto, titolare della posizione previdenziale su cui si riverberano gli effetti della decisione; ha respinto la decadenza ex art. 45 del d.l. n. 269/2003, essendo la domanda presentata all’INAIL nel maggio 2005; ha infine disatteso l’eccezione di prescrizione. Il ricorso è stato accolto con condanna dell’INPS alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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