Spese economali irregolari ma senza danno: nessun addebito all’economo (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 125 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, le irregolarità formali della gestione economale non giustificano di per sé l’addebito all’agente contabile. La pronuncia di parziale irregolarità del conto non comporta automaticamente la condanna al pagamento quando non siano derivati concreti pregiudizi patrimoniali all’ente. Le spese economali costituiscono una deroga al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti e possono essere sostenute solo per far fronte a esigenze impreviste e indifferibili, con l’obbligo di rispettare i principi di annualità e competenza economica della spesa. La gestione del fondo è una gestione di mera cassa, rimanendo l’economo personalmente responsabile delle somme ricevute.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale dell’esercizio finanziario 2022 relativo alla gestione economale di un Comune, reso dall’economo. Il conto è stato presentato all’ente entro il termine stabilito dal T.U.E.L., ma depositato tardivamente presso la Sezione, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
Nella relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha segnalato una serie di criticità: la gestione di fatto dell’economo, la mancanza di un provvedimento formale, il tardivo rimborso delle anticipazioni, il non corretto tracciamento della dotazione del fondo tra le partite di giro e l’irregolarità di alcuni buoni per spese non conformi ai requisiti propri della gestione economale. Ha quindi chiesto di non dichiarare regolare il conto e di procedere al discarico con addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la disciplina della resa del conto. L’obbligo è configurato dal legislatore come istituto di garanzia della correttezza e trasparenza delle pubbliche gestioni. Requisito essenziale del giudizio è la sua necessarietà: nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro o di valori può sottrarsi al fondamentale dovere di rendicontazione. La Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi di conto ai sensi degli artt. 1 e 137 del richiamato impianto normativo.
Sulla gestione economale, la giurisprudenza consolidata ne riconosce la natura derogatoria rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti. Essa serve a fronteggiare esigenze impreviste e indifferibili, per le quali le ordinarie procedure contabili ostacolerebbero il buon andamento. Da tale carattere anticipatorio discende che l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare, mediante il conto, la regolarità dei pagamenti, in correlazione con le finalità delle anticipazioni.
Le spese sono considerate irregolari quando non previste dal regolamento o sostenute in carenza dei relativi presupposti, secondo il precedente della stessa Sezione, Corte dei conti, Sez. Marche, sentenza n. 41/2024, richiamato nel provvedimento.
Ciò premesso, il Collegio rileva che le criticità segnalate risultano confermate, ma sotto il profilo formale. Dalle stesse non sono derivati concreti pregiudizi per le finanze dell’ente, come sottolineato in udienza dal Pubblico Ministero. L’economo ha inoltre prospettato l’adozione di misure idonee a garantire, per il futuro, il corretto tracciamento delle somme della gestione economale, attingendo soltanto dal capitolo delle partite di giro.
Quanto alle spese ritenute irregolari, il Collegio ne condivide i rilievi per il futuro, ma osserva che da esse non sono derivati concreti danni patrimoniali. Pertanto, ferma la pronuncia di parziale irregolarità del conto, non vi è luogo ad addebito a carico dell’economo. La natura soltanto formale dell’irregolarità induce alla compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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