Conto privo dei versamenti e incassi POS: giudizio inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 117 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, redatto secondo il modello 21 di cui al d.p.r. n. 194/1996, deve rappresentare in modo completo e verificabile i pilastri del carico e dello scarico. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA”, in luogo dei versamenti effettivi, integra una carenza di un elemento essenziale del conto e non una mera imprecisione formale, poiché rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Ne deriva l’inammissibilità del giudizio di conto, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. L’ordine di integrazione documentale opera in via residuale, solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso da un agente contabile di un ente locale per l’esercizio finanziario 2021, relativo all’attività di riscossione di diritti per estumulazioni. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che il conto risultava strutturato in difformità dal modello 21, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS nella relativa colonna.
L’agente contabile si è costituito sostenendo il carattere meramente formale dei rilievi. Ha dedotto che le somme riscosse elettronicamente non sarebbero mai entrate nella sua disponibilità materiale, ma sarebbero state accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di denaro e dell’obbligo restitutorio. Ha inoltre eccepito l’assenza di ammanchi e di danno erariale, invocando la regolarità sostanziale della gestione e chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di rendicontazione previsti dal d.p.r. n. 194/1996. Per l’economo è previsto il modello 23; per l’agente della riscossione il modello 21, che deve indicare gli estremi della riscossione, con specifica annotazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo. Il conto giudiziale deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, non potendo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.
La Corte individua nei pilastri del carico e dello scarico l’equazione fondamentale sottoposta al giudizio di conto: il carico è l’ammontare delle somme riscosse, che genera il debito dell’agente; lo scarico è l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria, che estingue tale debito. La loro distinta e corretta rappresentazione è imprescindibile, perché incarna l’oggetto stesso della verifica giurisdizionale.
Preliminarmente, il Collegio affronta la questione della riconducibilità degli incassi tramite POS al maneggio di denaro. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, osserva che l’espressione va intesa nel senso più ampio: essa comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per tali modalità.
Su questa base, il conto in esame risulta non correttamente strutturato perché presenta nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non costituisce una mera imprecisione formale, ma una carenza di un elemento essenziale: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, impedendo di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è, pertanto, intrinsecamente non verificabile e non può essere qualificato come atto idoneo a incardinare il giudizio.
Il Collegio richiama il principio per cui il conto incompleto non consente l’instaurazione valida del giudizio, risultando non scrutinabile per difetto dell’oggetto necessario alla verifica. L’ordine di integrazione, previsto in via residuale, può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato, non già quando manchino gli elementi che ne consentono la configurazione giuridica. Da ciò consegue la necessità di un nuovo deposito del conto. Il giudizio è dichiarato inammissibile, con pronuncia in rito e nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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