Conto giudiziale escluso per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 114 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza non è agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale, che grava soltanto sui consegnatari con debito di custodia, ai sensi dell’art. 32 R.D. n. 827/1924 e dell’art. 12 d.P.R. n. 254/2002. La distinzione rileva sul piano sostanziale e processuale: la mera elencazione di beni in uso continuativo all’ufficio, priva della rappresentazione di consistenze, carichi e scarichi di magazzino, non integra gli estremi di una gestione contabile. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per carenza dei presupposti normativi della resa.
Il Fatto
Il giudizio ha a oggetto il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2020 dal consegnatario di beni mobili di un Comune, addetto al servizio di gestione del patrimonio immobiliare ed espropri. Il magistrato istruttore, con la relazione n. 946/2025, ha rilevato che l’atto depositato era privo dei requisiti minimi del conto e lo ha qualificato come non riconducibile a una vera gestione contabile, prospettandone l’improcedibilità.
Il consegnatario ha depositato memoria aderendo a tale rilievo e chiedendo la dichiarazione di improcedibilità, sul presupposto di essere titolare di un mero debito di vigilanza e non di custodia. All’udienza, in assenza della parte, il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina della resa del conto da parte dei consegnatari di beni mobili degli enti locali. L’art. 93 T.U.E.L. impone il conto giudiziale al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente. La norma, tuttavia, non supera il principio consolidato per cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa.
La Corte richiama l’art. 32 R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 d.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza, riservando gli artt. 11 e 23 del medesimo d.P.R. ai consegnatari con debito di custodia.
Sul piano qualificatorio, il Collegio distingue le due figure: il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative; il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso agli uffici e sulle scorte strettamente funzionali all’ordinario funzionamento. Solo quando la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento si configura una vera gestione contabile, con obbligo restitutorio e conseguente giudizio di conto.
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in un deposito per la distribuzione. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati, per quanto redatta su mod. 24 d.P.R. n. 194/1996, non evidenzia la gestione di magazzino. Il Collegio conclude dunque per l’insussistenza del debito di custodia e per la carenza dei presupposti normativi della resa del conto, dichiarando l’improcedibilità del giudizio. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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