Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 110 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale legato da un mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, poiché assume la veste di agente amministrativo e non di agente contabile. Solo il consegnatario con debito di custodia, chiamato a gestire un deposito o magazzino con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e rimanenze finali, è soggetto al giudizio di conto. Ne deriva che, accertata la natura meramente vigilatoria dell’incarico e la destinazione dei beni all’uso continuativo dell’ufficio, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, restando fermi i soli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2019 da un’agente incaricata, in qualità di consegnataria di beni mobili di pertinenza di un Comune, Settore Organi Istituzionali. Il conto era stato trasmesso all’Ente nei termini e da questi depositato presso la Sezione giurisdizionale oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; in sede di deposito non era stata allegata la relazione dell’Organo di controllo interno richiesta dall’art. 139, comma 2, c.g.c..
Il magistrato istruttore, dopo aver ricostruito il quadro normativo sulla resa del conto, ha chiesto al Comune di precisare se la consegnataria fosse stata individuata con debito di custodia o con debito di vigilanza. L’Ente ha risposto che nell’anno 2019 la stessa operava come agente amministrativo per debito di vigilanza dei beni necessari allo svolgimento delle proprie mansioni. Su questa base il giudizio è giunto alla Sezione, con conclusione del Pubblico Ministero per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione preliminare: se il conto reso da chi ha in uso beni mobili dell’ente sia qualificabile come conto giudiziale e, quindi, se sussista il presupposto per il giudizio di conto. La risposta è negativa, perché l’atto è stato reso da un consegnatario per debito di vigilanza, figura riconducibile all’agente amministrativo e non all’agente contabile.
Il fondamento normativo è duplice. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo di resa del conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 ribadisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, a differenza di quelli con debito di custodia disciplinati dall’art. 11.
La Corte ricostruisce la distinzione. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione; comporta un debito di materie o di oggetti e un connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota invece l’attività di mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio. Solo se la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento, rivelandosi finalizzata al continuativo rifornimento, si configura una vera gestione contabile soggetta a conto.
Nel caso concreto i beni elencati erano in uso continuativo presso il Settore Organi Istituzionali e non custoditi in un deposito per essere distribuiti; la mera elencazione degli inventari non dimostra una gestione di magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Alla luce della dichiarazione dell’Ente, grava quindi sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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