Danno erariale configurabile anche per travaso di risorse nel settore pubblico allargato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 60 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento di sanzioni, interessi e accessori tributari da parte dell’ente locale integra danno erariale anche quando le somme confluiscono nella provvista dello Stato. La nozione di finanza pubblica allargata costituisce un mero aggregato contabile, privo di attitudine a escludere la configurabilità del pregiudizio patrimoniale. I vantaggi compensativi fruibili da altra amministrazione non scriminano la condotta, ma operano sul solo piano della quantificazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994: essi presuppongono logicamente l’esistenza di un danno e non la escludono.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dirigente del settore avvocatura e affari legali di una Provincia, al quale contestava di non avere attivato le segnalazioni necessarie dopo la notifica di un avviso di liquidazione per imposta di registro pari a € 318.989,75. Il mancato pagamento entro il termine di sessanta giorni aveva condotto all’emissione di una cartella esattoriale, con sanzioni, interessi e accessori per € 447.868,05. Il danno era stato quantificato nella differenza tra i due importi.
La Sezione regionale aveva rigettato la domanda, escludendo sia l’esistenza del danno sia la colpa grave. La Procura ha proposto appello, chiedendo la condanna al pagamento di € 25.775,66.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello accoglie solo in parte le censure sull’argomentazione del primo giudice. Il ragionamento della Corte territoriale, fondato sulla supposta neutralità del travaso finanziario tra Provincia e Stato, non è corretto. La somma pagata dall’ente locale integra un danno erariale che, tramite il meccanismo della rivalsa, si trasla sul soggetto che ha concorso a creare le condizioni dell’imposto esborso. Il settore pubblico allargato è un’area di consolidamento contabile, strumentale ai conti pubblici, che non può stravolgere l’architettura dell’ordinamento finanziario degli enti locali.
La Corte richiama propri precedenti (sentt. 31/2020 e 199/2019) e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sent. 6/2019) per affermare che il vulnus alle dotazioni finanziarie di un ente locale lede l’autonomia programmatica e gestionale, nonché l’integrità patrimoniale dell’ente. Il non poter disporre delle risorse dirottate per ottemperare a una sanzione pecuniaria è fatto obiettivamente rilevante.
Quanto ai vantaggi compensativi, la Corte nega che possano far venir meno la qualificazione del nocumento come danno. L’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, nel prevedere la valutabilità dei vantaggi conseguiti da amministrazione diversa, conferma che il danno non è escluso: la norma opera come attenuante dell’addebito, non come scriminante della condotta. L’esito ordinario non è l’assoluzione, ma la condanna a somma minore della perdita subita.
Sul secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo, l’appello è infondato. La doglianza investe solo parte della motivazione del primo giudice, lasciando incontestata l’irrilevanza della mancata attivazione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio. Il riconoscimento non è finalizzato a reperire la copertura finanziaria, ma a regolarizzare una spesa priva di regolare impegno. La Corte rileva inoltre un macroscopico mutamento dei connotati della contestazione in sede di appello. In ogni caso, l’indisponibilità delle risorse necessarie non avrebbe impedito l’emissione della cartella esattoriale.
Confermata l’insussistenza della colpa grave, le spese processuali sono liquidate in favore della parte appellata in € 3.000, oltre accessori, con onere a carico dell’amministrazione di appartenenza.
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Nota della Redazione
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