Sospensione impropria del giudizio in attesa della Corte costituzionale sull’articolo 23-quater (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 2 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando davanti alla Corte costituzionale penda il giudizio di legittimità costituzionale di una norma che incide sulla determinazione dell’ambito di giurisdizione del giudice contabile, questi può sospendere in via analogica il processo, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del codice di giustizia contabile, trattandosi di questione pregiudiziale dal cui esito dipende la decisione della causa. Non trova invece applicazione la sospensione necessaria per pregiudizialità costituzionale di cui all’articolo 23 della legge n. 87 del 1953, che opera solo nel giudizio in cui la questione è stata sollevata con trasmissione degli atti alla Consulta. Neppure è utilizzabile la sospensione su concorde istanza delle parti, che presuppone giustificati motivi e un termine certo, non compatibile con l’attesa del futuro deposito della pronuncia costituzionale.
Il Fatto
Una agenzia metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro ricorre alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione per ottenere l’annullamento dell’Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2025, nella parte in cui la include tra le amministrazioni locali e, in particolare, tra le agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l’ambiente.
La ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti del SEC 2010 e lamenta il difetto di pubblicità, trasparenza e motivazione del procedimento, oltre alla mancata comunicazione di avvio. Segnala inoltre la pendenza davanti alla Corte costituzionale del giudizio sull’articolo 23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020, che limita la cognizione della Corte dei conti in materia di elenchi ISTAT. L’ISTAT chiede il rigetto; la Procura generale sollecita un ulteriore incidente di costituzionalità o, in subordine, la sospensione del processo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro delle iniziative già assunte. L’articolo 23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 introduce una chiara limitazione della giurisdizione contabile in materia di elenchi ISTAT, come rilevato sin dalla prima ordinanza di rimessione. A questa hanno fatto seguito numerose ordinanze delle stesse Sezioni riunite, che hanno prospettato alla Consulta molteplici profili di illegittimità costituzionale della disposizione.
Il giudizio di costituzionalità è direttamente rilevante anche nel processo in esame, perché dalla sua definizione dipende la determinazione degli ambiti di giurisdizione delle Sezioni riunite nella cognizione del ricorso. Sussistono pertanto evidenti ragioni di economia processuale per disporre la sospensione impropria, atteso il carattere pregiudiziale della questione pendente davanti alla Corte costituzionale.
La Corte esclude il ricorso all’articolo 23 della legge n. 87 del 1953: la sospensione necessaria ivi prevista riguarda solo il giudizio nel quale la questione è stata sollevata con trasmissione degli atti alla Consulta. Rileva invece l’applicazione analogica dell’articolo 106, comma 1, del codice di giustizia contabile, che consente al giudice di sospendere il processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti ad altro giudice, costituisce, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente della decisione.
Non è praticabile la sospensione su concorde istanza delle parti, che presuppone giustificati motivi e non può superare i tre mesi, per una sola volta. Nel caso di specie le parti non hanno indicato alcun termine di durata e il momento finale resta incerto, essendo legato al futuro deposito della pronuncia costituzionale.
Il Collegio richiama infine il diritto vivente della giustizia contabile, che già in passato ha fatto ricorso a questo strumento in attesa della Corte di giustizia dell’Unione europea, e la capacità di orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite. Il giudizio è dunque sospeso, restando impregiudicata ogni decisione sul rito e sul merito, con nuova istanza di fissazione entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Consulta.
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Nota della Redazione
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