Consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza esente dal conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 67 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale risponde dell’obbligo di resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, con gestione di un deposito o di un magazzino alimentato da flussi di carico e scarico. Il mero debito di vigilanza, consistente nella sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative, non integra il presupposto del giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, funzionali al loro ordinario funzionamento, restano esclusi dal giudizio di conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili di un Comune, per l’esercizio finanziario 2021, depositato presso la Sezione dopo essere stato firmato dal consegnatario e vistato dal responsabile del servizio finanziario. La questione sottoposta al Collegio non attiene al merito della gestione, ma alla verifica preliminare dell’ammissibilità e della procedibilità del conto.
Il magistrato istruttore aveva rilevato la mancanza dei presupposti della resa, osservando che i beni in dotazione erano rimasti sostanzialmente invariati e che non risultavano operazioni di carico e scarico. Il consegnatario, preso atto delle contestazioni, ha chiesto con memoria che il conto fosse dichiarato improcedibile, qualificandosi come consegnatario per mero debito di vigilanza e non di custodia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dalla resa del conto giudiziale i consegnatari di mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Su questa base ricostruisce la distinzione tra le due species di consegna, che governa l’intera disciplina del giudizio di conto.
La custodia presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dai flussi di produzione o di approvvigionamento e destinato a costituire le scorte. Solo in questo caso la giacenza assume rilievo contabile e impone la tenuta dei movimenti di carico e scarico, con conseguente obbligo di rendere il conto.
La vigilanza, invece, si esaurisce nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative, nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze di ciascuna articolazione. Quando la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento, la posizione si converte in gestione contabile connotata da debito di custodia e diviene soggetta al giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici restano perciò esclusi dalla resa, salvi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, che annovera le pronunce della Sezione Abruzzo, della Sezione Veneto, della Sezione Piemonte, della Sezione Calabria e della Sezione Liguria. Nel caso concreto, i beni elencati risultano destinati all’ordinaria utilizzazione degli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti; sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al modello ministeriale.
Ne consegue che il conto è stato reso in assenza dei presupposti normativi, con la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di conto. Il Collegio pronuncia infine sulla disciplina delle spese ai sensi del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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