Esenzione IRPEF estesa a tutti i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 47 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 estende l’esenzione dall’IRPEF a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti, senza limitazioni legate alla tipologia della pensione. Il beneficio ha natura esclusivamente soggettiva e prescinde dalla correlazione tra il trattamento percepito e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. I rinvii alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e n. 266/2005 delimitano soltanto l’ambito dei destinatari, non i trattamenti agevolati, poiché quelle norme non prevedono trattamenti pensionistici ma definiscono la nozione di vittima del dovere e i connessi istituti. Ne consegue che l’esenzione opera anche sulla pensione ordinaria derivante da servizio prestato come personale civile, non soltanto sulla pensione privilegiata collegata all’evento.
Il Fatto
Il ricorrente, riconosciuto vittima del dovere con decreto ministeriale, è titolare di un trattamento pensionistico privilegiato correlato all’evento e di una pensione erogata dall’INPS, derivante dal servizio prestato come personale civile della pubblica amministrazione. Con istanza in sede amministrativa ha chiesto l’esenzione IRPEF su quest’ultimo trattamento, invocando l’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004 e l’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, e richiamando la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 453/E dell’1/12/2008.
L’INPS ha opposto un diniego con nota del 16/10/2025, ritenendo che l’esenzione riguardi i soli trattamenti pensionistici privilegiati e non quelli ordinari. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, che ha trattenuto la causa per la decisione all’esito dell’udienza del 26 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha individuato l’oggetto del giudizio nell’applicabilità dell’esenzione IRPEF, ai sensi dell’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, al trattamento di pensione diretta percepito dal ricorrente. L’Istituto previdenziale aveva fondato il rigetto sulla natura eccezionale delle esenzioni fiscali e sulla riferibilità del beneficio ai soli trattamenti privilegiati collegati all’evento.
La Corte ha riprodotto il testo della disposizione, che estende i benefici fiscali ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti “senza specificare limitazioni sulla tipologia di pensione”. Su questa base ha richiamato l’indirizzo della Corte di Cassazione, che ha qualificato il beneficio come di natura esclusivamente soggettiva. In particolare, la Cass. civ. Sez. V n. 7958 del 25/3/2025, in fattispecie relativa a una congiunta superstite di vittima del dovere, ha affermato che la norma estende i benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza alcuna necessaria correlazione con l’evento. Nella stessa direzione la Cass. civ. Sez. V n. 7694 del 23/3/2025, riguardante un soggetto equiparato, e la Cass. civ. n. 15056 del 29/5/2024, relativa a un soggetto parimenti equiparato.
Il giudice contabile ha poi respinto l’argomento testuale fondato sui rinvii contenuti nella disposizione. Le leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e n. 266/2005 sono funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non i trattamenti pensionistici agevolati, poiché non prevedono trattamenti pensionistici ma regolano la nozione di vittima del dovere, la speciale elargizione, l’assegno vitalizio e altri benefici, come richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. trib. n. 4873/2015, n. 15023/2024, n. 15115/2024).
Analogamente, la Corte ha escluso che una limitazione oggettiva possa derivare dal rinvio all’art. 2, commi 5 e 6, l. n. 407/1998 e all’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004. Ha inoltre rilevato la conformità dell’orientamento contabile, richiamando la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’appello n. 39/2025, le Sezioni giurisdizionali per la Toscana n. 17, 18 e 30 del 2025, la Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 24/2025 e la Sezione giurisdizionale per la Campania n. 151/2025.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento del diritto del ricorrente, quale soggetto equiparato a vittima del dovere, all’esenzione IRPEF sulla pensione INPS a decorrere dal 1/1/2017. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione, chiarita solo di recente dalla Suprema Corte.
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Nota della Redazione
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