Spese compensate in assenza di prova del ritardo dell’INPS nel ricalcolo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 45 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando risulta acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non vi è più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. L’adesione del ricorrente a tale declaratoria preclude ogni pronuncia nel merito, ma non determina automaticamente la condanna dell’Istituto previdenziale alle spese. La soccombenza virtuale presuppone la prova del ritardo imputabile all’ente e del nesso causale con l’instaurazione del giudizio. Quando il ricalcolo dipende dalla tardiva trasmissione del prospetto retributivo da parte dell’ente locale, e non è provato il momento di tale trasmissione, il ritardo non è addebitabile all’INPS e le spese di lite vanno compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, ex segretario comunale collocato in quiescenza dal 1° gennaio 2021, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico. Doglianza centrale: la liquidazione provvisoria non aveva integrato i redditi percepiti presso uno degli enti locali di appartenenza prima del collocamento in quiescenza, né aveva considerato gli anni di servizio militare appositamente riscattati.
Instaurato il giudizio, l’INPS ha riferito di aver accolto la richiesta con pagamento della rideterminazione e degli arretrati sul cedolino di settembre 2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il giudizio è stato rinviato due volte per consentire alle parti di verificare la correttezza del ricalcolo; nel febbraio 2026 l’Istituto ha trasmesso la determina di riliquidazione, con pagamento previsto per il marzo successivo.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico rileva che in corso di causa l’INPS ha effettivamente riliquidato la pensione nel senso prospettato dal ricorrente, con ricalcolo eseguito e pagamento di arretrati e accessori di legge. Il diritto sostanziale dedotto non è più contestato. Ne discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere, cui il ricorrente ha espressamente aderito.
Residua la questione delle spese di lite. Il ricorrente invoca la soccombenza virtuale, sostenendo che il ritardo dell’Istituto lo avrebbe costretto a due diffide stragiudiziali e poi al giudizio.
La Corte non aderisce a tale istanza. Pur risultando già accolto nel 2020 il riscatto del periodo di servizio militare, manca la prova del momento in cui l’ente locale ha trasmesso all’INPS il prospetto degli importi retributivi corrisposti. Il patrono dell’Istituto ha dichiarato in udienza che tale prospetto è pervenuto soltanto nel settembre 2025. A ciò si aggiunge che il nuovo prospetto trasmesso dall’ente locale ha reso necessario un ulteriore ricalcolo della pensione.
Difetta dunque la prova adeguata del ritardo nella rideterminazione pensionistica addebitabile all’INPS. Il ritardo trova origine in un adempimento dell’ente locale, estraneo alla sfera di controllo dell’Istituto. Per questa ragione le spese di lite vengono compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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