Abuso dei congedi parentali per attività lavorativa incompatibile (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 2 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che durante il congedo parentale e i permessi retribuiti per l’assistenza al figlio con disabilità grave svolga, con continuità, un’attività commerciale non autorizzata utilizza in modo distorto istituti solidaristici e ne abusa, violando i doveri di correttezza e buona fede verso il datore di lavoro e l’ente previdenziale. Il diritto potestativo al congedo ex art. 32, d.lgs. n. 151/2001 e il permesso ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 devono porsi in relazione causale diretta con l’assistenza, non essendo ammesso un uso compensativo delle energie impiegate. Ne discende la responsabilità amministrativa per il danno erariale corrispondente alle retribuzioni e indennità indebitamente percepite, con esclusione del potere riduttivo ove la condotta sia dolosa.
Il Fatto
Un dipendente di Anas S.p.A., assunto a tempo indeterminato dall’8 gennaio 2020, presentava dopo due giorni domanda di congedo parentale retribuito e, in prosieguo, permessi straordinari per l’assistenza alla figlia minorenne con disabilità grave. Un esposto del responsabile della struttura territoriale segnalava assenze ingiustificate e lo svolgimento contestuale di altra attività lavorativa; un’investigazione privata, condotta dal 14 al 17 luglio 2020, rilevava attività di vendita di autoveicoli presso locali commerciali.
La Procura contabile contestava l’uso indebito dei congedi e la violazione dell’art. 53, comma VII, d.lgs. n. 165/2001, quantificando il danno a carico dell’Anas e dell’Inps. Declinata la competenza dalla Sezione per il Friuli-Venezia Giulia con ordinanza n. 13/2025, il giudizio proseguiva davanti alla Sezione molisana, dove il convenuto eccepiva l’inammissibilità dell’integrazione dell’atto di citazione e negava sia l’elemento soggettivo sia il nesso causale.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione preliminare: gli addebiti contenuti nell’atto sono già sufficienti a sostenere la pretesa risarcitoria e l’integrazione si limita a richiamare l’art. 1, comma 4, legge n. 20/1994, norma applicabile d’ufficio in virtù del principio iura novit curia. Nessuna violazione del contraddittorio, essendo stata la documentazione relativa all’Inps comunque depositata.
Nel merito, il Collegio dichiara inammissibile la richiesta di prova testimoniale, ritenendo la documentazione acquisita pienamente sufficiente a definire i profili oggettivi della condotta ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.g.c.. Dagli atti emerge un’attività lavorativa stabile di compravendita di autoveicoli, non autorizzata, in violazione dell’art. 43 del CCNL, del Codice Etico e del dovere di fedeltà ex art. 2105 cod. civ.
Il percorso argomentativo si fonda su elementi univoci e convergenti: la carica di amministratore unico della società di commercio auto, la coincidenza del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica con quelli usati nel contesto lavorativo principale, la disponibilità a commercializzare ulteriori veicoli e l’ostentazione di competenza tecnica in sede di prova del mezzo. La Corte richiama il ragionamento per presunzioni di Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 30462/2023.
Quanto alla qualificazione, il Collegio osserva che il congedo parentale attribuisce un diritto potestativo da esercitare a sostegno dei bisogni affettivi del minore; il permesso per l’assistenza al disabile deve porsi in relazione causale diretta con l’assistenza, senza possibilità di uso compensativo. Il comportamento di chi impiega il beneficio per esigenze diverse integra abuso del diritto e viola correttezza e buona fede, con rilevanza disciplinare e amministrativo-contabile. Sono richiamate, tra le altre, Corte dei conti, Sez. Giur. Reg. Toscana n. 240/2018 e Cass., Sez. lav., n. 2618/2025.
L’elemento soggettivo è doloso: la strumentalizzazione degli istituti solidaristici per fini personali, con piena consapevolezza dei limiti normativi e contrattuali, dimostra la volontà di arrecare pregiudizio all’Anas e all’Inps. Irrilevante è la deduzione della gratuità dell’incarico societario.
Sul quantum, la Corte liquida il danno in euro 20.839,65, di cui euro 947,78 a favore dell’Anas ed euro 19.891,87 a favore dell’Inps, oltre rivalutazione e interessi legali. La documentazione degli enti è sufficiente a provare l’ammontare degli indebiti, spettando al convenuto la prova contraria. Le procedure amministrative di recupero non incidono sull’autonomia dell’azione erariale. Il Collegio esclude infine il potere riduttivo, stante la natura dolosa delle condotte e il nuovo comma 1-octies dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994.
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Nota della Redazione
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