Illecite pre-degenze e codifiche DRG: danno erariale e prescrizione nella sanità accreditata (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 21 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La struttura sanitaria privata accreditata con il servizio sanitario nazionale è titolare di un rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica e risponde del danno erariale conseguente all’errata codifica DRG delle prestazioni e alla previsione di pre-degenze non giustificate da ragioni cliniche. In tema di prescrizione quinquennale, l’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994 fissa la decorrenza dalla data del fatto dannoso, salvo l’occultamento doloso, che sposta il dies a quo alla scoperta del danno. In assenza di occultamento, rileva la conoscibilità obiettiva del danno secondo l’ordinaria diligenza, che coincide con la trasmissione del flusso SDO e con il pagamento della tariffa. La responsabilità del legale rappresentante della società esige l’allegazione e la prova di una condotta specifica, dolosa o gravemente colposa, e del nesso causale.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una struttura sanitaria privata accreditata e il suo amministratore unico per il risarcimento del danno, quantificato in euro 561.715,00, arrecato all’azienda sanitaria per l’attribuzione di codifiche DRG inappropriate ad alcuni interventi alla schiena e per il riconoscimento di pre-degenze non necessarie, su 2046 cartelle cliniche riferite agli anni 2013-2018.
I convenuti hanno eccepito la prescrizione delle pretese anteriori al 18 novembre 2015, il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva dell’amministratore, nonché la carenza degli elementi della responsabilità. Il Collegio, disposta CTU dopo la sostituzione di più ausiliari, ha rimesso al merito le questioni preliminari con l’ordinanza n. 31 del 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. L’art. 8, comma 5, d.Lgs. n. 502 del 1992 fonda il finanziamento delle prestazioni su un corrispettivo predeterminato, determinato per raggruppamenti omogenei di diagnosi in base alle informazioni della scheda di dimissione ospedaliera. Ricevuto il flusso SDO, l’amministrazione entra in possesso di tutti i dati, anagrafici e clinici, e del codice attribuito dal software.
I contratti di accreditamento depositati prevedono poteri di controllo e vigilanza dell’azienda sanitaria, che può verificare la correttezza delle codifiche e delle degenze. Pertanto, la prescrizione non decorre dalle relazioni peritali della Procura, ma dal momento in cui l’azienda ha potuto attivarsi, quanto meno dalla data dei pagamenti, che perfezionano il danno. L’eccezione è accolta per tutti i pagamenti anteriori al 18 novembre 2015, in applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, con richiamo alla giurisprudenza contabile (Sez. II centr. n. 260/2025; Cass. civ. sez. I n. 13092 del 2025).
Quanto alla posizione dell’amministratore, il Collegio riconosce la configurabilità del rapporto di servizio in capo al legale rappresentante, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 18991 del 2017 e n. 295 del 2013 (Sez. III centr. n. 175/2022). Manca però l’allegazione e la prova della condotta specifica dolosa o gravemente colposa e del nesso causale: la domanda nei suoi confronti va rigettata.
Nel merito, il Collegio condivide la CTU. L’errata individuazione della diagnosi principale comporta l’attribuzione di una tariffa superiore a quella spettante, in violazione del disciplinare tecnico allegato al D.M. n. 380 del 2000. Le linee guida regionali valide dal 2007 superano l’argomento dell’inerzia dell’azienda sanitaria. Anche la pre-degenza non giustificata da condizioni cliniche è illecita, a prescindere da un divieto espresso, poiché trasla sull’erario il costo di una giornata di degenza non necessaria.
Il danno è quantificato nella differenza tra la tariffa riconosciuta e quella spettante, per euro 141.724,00. È configurabile il dolo, che investe condotta ed evento. L’amministrazione danneggiata è l’azienda sanitaria con cui esiste il rapporto di servizio, poiché l’erronea indicazione dell’ente è una falsa demonstratio rettificabile d’ufficio (Sez. I centr. n. 235/2024; Sez. app. Sicilia n. 156/2022). I successivi rapporti interregionali non incidono. Il potere riduttivo della legge n. 1 del 2026 non si applica, essendo la condotta connotata da dolo.
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Nota della Redazione
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