Arretrati pensionistici e detrazioni non dichiarate al sostituto d’imposta (Corte dei Conti Sez. I App. n. 30 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di arretrati pensionistici assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986, il sostituto d’imposta applica correttamente l’aliquota minima dello scaglione di reddito quando l’avente diritto non gli abbia dichiarato, prima del pagamento, l’ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono, come impone l’art. 21, comma 4, del TUIR. La controversia tra sostituto e sostituito, concernente la ritenuta d’acconto, esula dalla giurisdizione tributaria e spetta all’Amministrazione finanziaria, non al sostituto, verificare in via definitiva la corretta imposizione e l’eventuale rimborso dell’eccedenza. La compensazione delle spese resta ammissibile nel caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio di un dipendente comunale deceduto in costanza di rapporto di lavoro e con lui convivente, chiedeva in prime cure l’accertamento del diritto alla pensione indiretta nella quota del 20%, con decorrenza dal gennaio 2015, e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati, degli interessi e della rivalutazione. Nel corso del giudizio l’Istituto riconosceva il diritto, ma sorgevano contestazioni sulla quantificazione degli arretrati, sulla perequazione e sulle ritenute Irpef operate per complessivi euro 10.977,97.
La sezione regionale, con la sentenza impugnata, dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale, accoglieva la domanda su interessi e rivalutazione e rigettava le censure sulla tassazione, considerato che la ritenuta d’acconto è obbligatoriamente applicata dal sostituto e sarà verificata in sede di dichiarazione dei redditi. Compensava le spese in ragione della reciproca soccombenza. Il contribuente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta il primo motivo, relativo alla pretesa illegittimità della ritenuta. Rileva anzitutto che la controversia tra sostituto e sostituito esula dalla giurisdizione tributaria. Gli arretrati pensionistici, equiparati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata per cassa, secondo il disposto dell’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR.
Sulla modalità di imposizione, l’art. 21, comma 3, del TUIR prevede che, in difetto di reddito imponibile nei due anni precedenti, si applichi l’aliquota del primo scaglione. L’INPS aveva fatto correttamente ricorso a tale disciplina. L’appellante invocava però l’art. 21, comma 4, del TUIR, che riconosce la riduzione dell’imposta in misura pari alle detrazioni non fruite, ma contestualmente impone agli aventi diritto di dichiarare al soggetto che corrisponde gli arretrati l’ammontare delle detrazioni godute per ciascun anno.
Il Collegio osserva che la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dall’appellante, nel confermare la funzione attenuativa della tassazione separata, ne riconosce la compatibilità con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., poiché l’imposizione opera nel momento in cui la ricchezza si manifesta. Nella specie, non risulta che l’appellante abbia rilasciato all’INPS, prima del pagamento, una dichiarazione relativa a ciascun anno considerato, essendo stata prodotta solo in sede processuale una dichiarazione parziale.
La Corte sottolinea la distinzione tra la posizione del sostituto, debitore di un valore calcolato sull’importo erogato, e quella del sostituito, debitore dell’importo risultante dalla dichiarazione, che tiene conto della più ampia capacità contributiva. Ne consegue che l’INPS ha legittimamente applicato la ritenuta e che compete all’Amministrazione finanziaria, non all’Istituto, effettuare le verifiche fiscali e disporre l’eventuale rimborso.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, che ha esteso le ipotesi di compensazione, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui l’accoglimento ridotto di un’unica domanda articolata in più capi non integra la reciproca soccombenza, ma può giustificare la compensazione. La fattispecie rientra proprio in tale ipotesi, non essendo contestati i capi su perequazione e interessi. L’appello è integralmente rigettato.
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Nota della Redazione
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