Dipendenza da causa di servizio e azione di mero accertamento (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 22 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’interesse ad agire del militare che, non ancora pensionato, chieda l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, poiché il riconoscimento incide sul quantum del futuro trattamento privilegiato e integra una situazione di incertezza oggettiva non eliminabile senza l’intervento del giudice. La giurisdizione appartiene alla Corte dei conti quando il fatto generatore del diritto incide sulla futura pensione commisurata alla malattia, mentre spetta al giudice amministrativo quando incide sulla situazione attuale. Nel giudizio è legittimato passivo l’INPS, quale ente competente a liquidare l’eventuale trattamento maggiorato, ed è ammissibile l’azione di mero accertamento ex art. 100 cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente, Graduato Capo dell’Esercito Italiano, nel marzo 2012, durante una missione all’estero, rimaneva coinvolta in un attacco con razzi e bombe da mortaio: l’onda d’urto di un’esplosione la scaraventava a terra. Dopo alcuni giorni comparivano febbre e dolori addominali, seguiti da ricovero, intervento di appendicectomia e successivo accertamento di una fascite para-cicatriziale in addome plurioperato.
Reietta la domanda in via amministrativa, la militare adiva la Corte dei conti per ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria ex artt. 64 e ss. d.P.R. n. 1092/1973. Il Ministero della Difesa eccepiva l’inammissibilità per difetto di interesse, non essendo la ricorrente pensionata; l’INPS contestava la propria legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare, il giudice ricostruisce la disciplina dell’azione di mero accertamento. Le azioni di accertamento non sono proponibili quando mirano alla sola contestazione di un fatto, ma lo sono quando tendono all’accertamento di un diritto o di uno status dal cui riconoscimento derivi l’attribuzione di determinati diritti. L’interesse ad agire non presuppone una lesione attuale, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza o sulla portata del rapporto giuridico, non eliminabile senza l’intervento del giudice.
Alla luce di tali coordinate, la Corte ritiene sussistente l’interesse della ricorrente. Il bene della vita richiesto non è la pensione in sé, ma la dichiarazione dello status invalidante come derivante da causa di servizio. Si tratta di un bene certo nell’an, incerto nel quando e, soprattutto, incerto nel quantum: se la malattia dipende dal servizio, il trattamento sarà maggiore rispetto a quello ordinario.
Da qui il criterio di riparto della giurisdizione. Spetta al giudice amministrativo la cognizione quando il fatto generatore del diritto incide sulla situazione attuale del militare; spetta alla Corte dei conti quando si domanda una pensione commisurata alla malattia derivante da causa di servizio. Nella specie ricorre la seconda ipotesi.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte la riconosce in capo all’INPS, contestata dall’Istituto. Sussiste infatti l’interesse a rendere opponibile all’ente previdenziale, competente a liquidare l’eventuale trattamento maggiorato, la sentenza che accerta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, considerati i riflessi sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato.
Nel merito, la Corte ritiene veritiera la circostanza del colpo di mortaio e valorizza le risultanze della CTU, che ha ritenuto soddisfatti i criteri di corrispondenza topografica e cronologica, idoneità lesiva e continuità fenomenologica, affermando la riconducibilità causale della lesione addominale all’evento bellico. Le conclusioni del consulente sono immuni da vizi logici e non è stata offerta prova contraria. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento della pensione privilegiata e condanna del Ministero alle spese; le spese verso l’INPS sono compensate.
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Nota della Redazione
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