Cessazione della materia del contendere e integrale refusione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 2 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, l’integrale refusione del danno erariale contestato determina la cessazione della materia del contendere, quale modalità atipica di definizione della causa operante anche nel processo contabile. Tale pronuncia assume natura di merito e non meramente processuale, poiché presuppone accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale: il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica, la colpa grave, il nesso di causalità e il danno. Il venir meno dell’oggetto della controversia per sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale elimina ogni interesse all’azione di responsabilità. Resta ferma la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, in applicazione del principio victus victori di cui all’art. 91 cod. proc. civ.
Il Fatto
La Procura Regionale ha evocato in giudizio numerosi convenuti — amministratori, procuratori, liquidatori, società in liquidazione e loro eredi — chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per complessivi euro 11.576.814,74 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico. La pretesa muoveva dalla revoca di un’agevolazione concessa ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 ottobre 2014 e dalla successiva iscrizione a ruolo della somma, a seguito della morosità e del fallimento della società beneficiaria.
Nel corso del giudizio è emerso l’avvenuto pagamento integrale dell’importo contestato da parte della curatela fallimentare. La questione centrale è dunque divenuta quella della qualificazione di tale sopravvenienza e dei suoi effetti sul processo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il decesso di una convenuta, dichiarando l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 108, comma 2, c.g.c. e, non essendo intervenuta riassunzione nel termine perentorio di tre mesi, l’estinzione del processo nei suoi confronti ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c.
Su sollecitazione del Pubblico Ministero, il Collegio ha ritenuto pregiudiziale accertare l’effettivo introito delle somme da parte dell’Amministrazione creditrice e la puntuale imputazione dei versamenti alle singole voci di credito. Con l’ordinanza istruttoria n. 9/2025 ha dunque onerato la Procura dell’acquisizione della prova documentale. All’esito dell’ottemperanza, è emerso con certezza l’integrale versamento dell’importo contestato.
La Corte afferma che la cessazione della materia del contendere, pur non disciplinata dal codice di rito, opera pienamente anche nel processo contabile quale diritto “vivente” di formazione giurisprudenziale, richiamando Cass. n. 10478/2004, Sez. lav. n. 9332/2001 e S.U. n. 1048/2000. Essa ricorre quando sopravvenga un fatto che priva le parti di ogni interesse alla definizione nel merito.
Il Collegio si sofferma sugli effetti della pronuncia, escludendo che essa abbia carattere meramente processuale: la declaratoria configura un provvedimento di merito che definisce il giudizio, restando premessi e accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale. L’integrale refusione elimina ex se la ragione della controversia, come affermato da Cass. n. 17312/2015.
Quanto alle spese, il Collegio richiama il criterio della soccombenza virtuale, non escludendo la loro regolazione secondo il principio victus victori di cui all’art. 91 cod. proc. civ., quale completamento del diritto di azione ex art. 24 Cost. (Corte cost. n. 268/2020; n. 77/2018). Nulla è tuttavia disposto sul punto, in mancanza di specifica richiesta del Pubblico Ministero.
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Nota della Redazione
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