Actio pauliana della Procura erariale e credito litigioso venuto meno (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 390 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria esercitata dal Pubblico Ministero contabile ai sensi dell’art. 73 c.g.c. e dell’art. 2901 cod. civ. presuppone la sussistenza di un credito, anche solo litigioso, e cioè della pendenza del giudizio sul suo accertamento. Ove sopravvenga, nelle more, una pronuncia di rigetto della domanda di condanna, non appellata, il credito non è più litigioso e uno dei presupposti dell’actio pauliana viene meno. La caducazione del titolo non incide sull’interesse ad agire, che resta condizione dell’azione e attiene al merito. Nel giudizio revocatorio avente ad oggetto atti a titolo gratuito, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti del donatario ex art. 102 c.p.c., configurandosi litisconsorzio necessario passivo.
Il Fatto
La Procura regionale agisce in revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 73 c.g.c., per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei confronti dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di un atto di donazione con cui il convenuto e la moglie hanno trasferito a titolo gratuito al figlio la quota di 1/4 di diciotto immobili. La domanda è limitata alla quota di proprietà del convenuto, pari al 25% di ciascun bene.
Il credito erariale dedotto trova origine in un separato giudizio di responsabilità, promosso per il danno cagionato all’AGEA da finanziamenti agricoli asseritamente illeciti. Nelle more di quel giudizio, è intervenuta una sentenza di rigetto della domanda di condanna, non appellata. Il convenuto e il donatario eccepiscono la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio conferma l’ordinanza con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del donatario. La declaratoria di inefficacia relativa dell’atto di donazione coinvolge necessariamente anche il donatario: in difetto di estensione del contraddittorio, un’eventuale sentenza di accoglimento non sarebbe eseguibile nei suoi confronti e non potrebbe essere iscritta nei registri immobiliari contro di lui.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. Il divieto di chiamata in causa del terzo ex art. 83, commi 1 e 2, c.g.c. è riferito ai soli giudizi di responsabilità amministrativa, connotati dalla parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, e non è estensibile all’azione revocatoria, che non ha natura di condanna. L’art. 102 c.p.c., pur non richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c., si applica in quanto espressione di un principio generale ispirato alla ragionevole durata del processo, essendo inutiliter data una pronuncia resa nei confronti di alcuni soltanto dei convenuti di un rapporto sostanzialmente unitario. L’azione revocatoria, sul piano sostanziale, produce effetti che debbono riverberarsi su donante e donatario: ne deriva il litisconsorzio necessario passivo. Escluso, invece, per la moglie, poiché la domanda riguarda unicamente la quota del convenuto.
Nel merito, la Corte respinge la domanda. Il credito posto a base dell’azione è unicamente quello fatto valere nel giudizio di responsabilità: non possono essere considerati i procedimenti connessi per analoghe fattispecie, mai dedotti a fondamento della domanda, poiché si verificherebbe una mutatio libelli. La qualificazione del credito come litigioso discende dalla sola pendenza del giudizio sul suo accertamento, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 9440/2004, richiamato insieme a Cass., ord. n. 22859/2019 e Cass., ord. n. 41212/2000, secondo cui è sufficiente che il credito non sia manifestamente pretestuoso.
Nelle more è sopravvenuta la sentenza di rigetto della domanda di condanna, non appellata e provvisoriamente esecutiva ex lege. Pertanto, allo stato, l’esistenza del credito è smentita e il credito non è più litigioso, difettando uno dei presupposti dell’actio pauliana. La Corte esclude la cessazione della materia del contendere, poiché il contrasto permane e non si è verificato il soddisfacimento della pretesa. Rigetta quindi la domanda e compensa integralmente le spese, in ragione delle pregresse incertezze giurisprudenziali e della sussistenza degli altri presupposti dell’azione.
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Nota della Redazione
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