Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 58 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il deposito dei conti nel termine perentorio assegnato determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La definizione avviene con sentenza monocratica, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ex art. 142 c.g.c.. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al Magistrato designato nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto nei confronti di un agente contabile, con ricorso depositato in data 22 marzo 2024, in relazione alla gestione dei versamenti presso la Tesoreria per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021. Con decreto n. 11 dell’8 aprile 2024, il Giudice allora designato assegnava al Tesoriere il termine perentorio del 1° luglio 2024 per il deposito dei conti all’Ente e a quest’ultimo il termine del 30 settembre 2024 per il deposito presso la Sezione giurisdizionale.
Il Comune provvedeva al deposito dei conti nel termine assegnato. Con successivo decreto del 7 novembre 2025 del Giudice monocratico designato veniva fissata l’udienza per la definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere, essendo l’obbligo di deposito adempiuto per intero.
La Motivazione della Corte
Il Giudice affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza anch’essa monocratica, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., poiché la fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c. Il Giudice richiama, in senso conforme, la giurisprudenza contabile delle Sezioni giurisdizionali per la Lombardia e per la Puglia.
Il Collegio ritiene inoltre di aderire alla tesi secondo cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba assumere la forma della sentenza, non quella del decreto monocratico, che ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c. non richiederebbe motivazione. La sentenza costituisce, del resto, la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.
Nel merito, accertato che i conti oggetto del giudizio sono stati depositati nel rispetto dei termini assegnati, il Giudice definisce il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. La decisione resta impregiudicata quanto alle valutazioni sulla regolarità del conto, che competono al Magistrato designato nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Il giudizio è dichiarato estinto e la segreteria è incaricata degli adempimenti di rito.
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Nota della Redazione
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