Responsabilità dell’economo comunale per spese economali non ammissibili (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 371 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile economo non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver eseguito disposizioni di spesa dei dirigenti. Compete all’economo, nell’esercizio autonomo dei propri doveri d’ufficio, verificare la legittimità e la regolarità della spesa economale, accertando che essa sia riconducibile alle categorie specificamente individuate nel regolamento comunale e sorretta da idonea documentazione giustificativa. Alla constatata irregolarità degli ordinativi non ammessi a discarico consegue, con immediatezza, la responsabilità dell’economo che non abbia diligentemente adempiuto a tali obblighi. La limitazione di responsabilità di cui all’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, riferendosi all’azione di responsabilità di cui all’art. 1 legge n. 20/1994, opera solo quando la condanna erariale sia conseguenza dell’iniziativa del Pubblico ministero contabile e non nel giudizio di conto.
Il Fatto
Il magistrato incaricato dell’esame del conto giudiziale ha deferito alla Sezione giurisdizionale la posizione dell’agente contabile incaricato della gestione “anticipazione piccole spese – Cassa economale” di un Comune, per l’esercizio finanziario 2022, chiedendone la condanna al pagamento di euro 316,99, oltre interessi, al netto dell’IVA.
La contestazione riguarda una serie di spese registrate nel registro di cassa economale, riferibili ad acquisti di prodotti di pasticceria, acqua minerale, succhi di frutta, bicchieri e tovaglioli di carta, qualificate come spese di rappresentanza, per il Consiglio comunale o per manifestazioni turistico-promozionali. Il Pubblico ministero contabile ha concluso in senso conforme alle richieste del magistrato istruttore. L’agente contabile si è costituito chiedendo la declaratoria di regolarità del conto e il proprio discarico, sostenendo di aver solo eseguito direttive dirigenziali e invocando un precedente della stessa Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai principi espressi dal locale Giudice di Appello contabile, che riconosce carattere di eccezionalità al ricorso alla cassa economale. Il sistema delle spese in economia postula una motivata richiesta del dirigente e, soprattutto, la necessaria ascrizione della spesa alle categorie specificamente individuate nel regolamento comunale. In tale cornice la documentazione giustificativa assume un ruolo decisivo e peculiare.
Quanto alla posizione dell’economo, il Collegio esclude che questi sia “sottordinato” alle direttive dirigenziali. Compete all’agente contabile, nell’esercizio autonomo dei propri doveri, la verifica della legittimità e della regolarità della spesa economale. Il richiamo all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e alle norme organizzative comunali è giudicato improprio, perché attiene al potere di spesa e all’assetto degli uffici, non all’obbligo di riscontro dell’economo. Anche l’art. 12 del regolamento economale, invocato dalla difesa, riguarda il solo accertamento dell’effettiva esecuzione della fornitura e non la valutazione di legittimità della spesa.
Nel merito, il Collegio ritiene illegittime le spese contestate. Per alcune manca una documentazione giustificativa idonea persino a comprendere la natura dell’acquisto; per altre difetta la riconducibilità alle categorie dell’art. 9 del regolamento, non essendo dimostrato il collegamento con l’accrescimento del prestigio esterno dell’Ente, requisito proprio delle spese di rappresentanza. Gli acquisti destinati agli organi consiliari sono valutati come voluttuari e ampiamente programmabili, quindi incompatibili con la gestione economale.
Il Collegio respinge poi l’invocato precedente della Sezione, di cui dilata impropriamente la portata: in quella vicenda si discuteva di spese di rappresentanza pur previste dal regolamento, mentre qui difetta la stessa documentazione giustificativa. Quanto all’elemento soggettivo, la colpa grave emerge dalla chiarezza del regolamento e dal “profilo operativo elevato” dell’economo, che presuppone conoscenza delle procedure contabili.
La Corte esclude infine che la colpa grave sia schermata dall’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020: la norma, di carattere derogatorio ed eccezionale, riferendosi all’azione di responsabilità di cui all’art. 1 legge n. 20/1994, non si applica alla condanna conseguente al giudizio di conto. Il Collegio limita l’addebito alla somma richiesta in relazione, ma non condivide lo scorporo dell’IVA, perché l’imposta versata all’Erario tramite il meccanismo dello split payment costituisce comunque costo per l’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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