Conto del consegnatario irregolare se reso a valore e non a quantità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 419 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili per debito di custodia è irregolare quando sia redatto solo a valore, senza indicazione della tipologia e della quantità dei beni oggetto di maneggio. La mancata adozione di un determinato modello non incide di per sé sulla validità del conto, ma è necessario che lo stesso esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, elementi essenziali per la fedele rappresentazione della gestione. Il conto non è dato dall’insieme di singole e separate scritture contabili, ma è costituito da una rendicontazione complessiva e riepilogativa dell’intera gestione, contenuta in un unico prospetto idoneo a ricondurre ad unità i dati parziali. In assenza di tale prospetto il giudice non può sopperire alle carenze sostitituendosi all’agente, e il conto resta irregolare, con conseguente mancato discarico, pur in assenza di ammanchi.
Il Fatto
Con la relazione di irregolarità il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario con debito di custodia di beni mobili di una dislocazione del 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova, relativo all’esercizio 2020. Il conto era costituito dal solo Mod. 16/M, riepilogo valutativo delle variazioni, senza ulteriori documenti analitici e senza la relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.
Il Magistrato designato riteneva il conto non idoneo a rappresentare la gestione contabile. In corso di giudizio l’Amministrazione produceva memoria, rappresentando la prassi di depositare il solo Mod. 16/M e trasmettendo integrativamente i modelli CM/4, CM/5A e D, CM/6A e B; l’agente depositava breve memoria difensiva. La questione giungeva così all’esame del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che il documento depositato espone, partendo dal valore di carico iniziale, gli aumenti e le diminuzioni suddivisi per soli titoli e non per tipologia di beni, espressi solo in valore. Difetta in assoluto ogni indicazione della tipologia e della quantità dei beni oggetto di maneggio. Il conto, quindi, non è rappresentativo della gestione, che deve essere resa a quantità e valore.
Vengono richiamati gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924, secondo cui il consegnatario rende il conto dando debito dei beni non solo secondo specie, qualità e categoria, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. L’art. 626 del r.d. n. 827/1924 specifica che il conto dei contabili a materia deve dimostrare il debito, il credito e le rimanenze, distintamente per specie, qualità e categorie. Analoga è la disciplina speciale dell’art. 519 del d.P.R. n. 90/2010, che prescrive scritture cronologiche e sistematiche a quantità e a valore e, al terzo comma, impone al conto di dimostrare debito, carico, scarico e rimanenze.
Le scritture prodotte dall’Amministrazione in corso di giudizio si appalesano meramente integrative e complementari rispetto a quella depositata: nel complesso contengono tutti gli elementi necessari, ma nessuna di esse, singolarmente considerata, è idonea a ottemperare alle prescrizioni di legge. Esse avrebbero dovuto essere trasmesse alla Corte illo tempore e non semplicemente tenute a disposizione.
Il conto non è dato dall’insieme di singole scritture, ma da una rendicontazione complessiva contenuta in un unico prospetto, idoneo a ricondurre ad unità i dati parziali. In assenza di tale prospetto alcun esame può essere condotto, non potendo il Collegio sostituirsi all’agente nella completa rappresentazione dei fatti di gestione. Quanto al verbale di passaggio delle consegne, l’accertamento delle consistenze è adempimento obbligatorio ex art. 517, commi 3 e 4, d.P.R. n. 90/2010, finalizzato a evitare la confusione delle gestioni. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, l’omissione non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione.
Alla luce di quanto esposto, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso a discarico. In assenza di condanna non è luogo a provvedere sulle spese.
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Nota della Redazione
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