Perequazione dovuta anche alla pensione in cumulo a formazione progressiva (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 156 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di pensione in cumulo “a formazione progressiva”, il cui importo attualmente erogato sia inferiore a quattro volte il trattamento minimo, ha diritto alla perequazione automatica integrale sul rateo in godimento anche prima della liquidazione della quota ancora non corrisposta da altro ente previdenziale. La sospensione della perequazione praticata dall’INPS per le pensioni in cumulo parziale è priva di copertura normativa e si pone in contrasto con l’art. 38 Cost., con l’art. 69 della legge n. 388/2000 e con la legge n. 197/2022, che garantisce la rivalutazione piena ai trattamenti fino a quattro volte il minimo. Il cumulo perequativo ex art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998 non giustifica il congelamento sine die dell’adeguamento, ma impone soltanto il ricalcolo al momento del completamento della posizione, con esclusione della ripetizione di quanto già erogato in assenza dei presupposti del cumulo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una pensione di vecchiaia in cumulo “a formazione progressiva” tra Gestione Separata INPS, Cassa Trattamenti Pensionistici Statali e contributi Inarcassa, riceveva dall’INPS un ricalcolo del trattamento in godimento, pari a poco più di mille euro mensili, importo inferiore a quattro volte il minimo.
Contestata la mancata indicizzazione per il 2023, l’Istituto opponeva il proprio diniego fondato sulla circolare n. 135/2022, che esclude dalla perequazione le pensioni in cumulo finché non siano liquidate tutte le quote, nella specie quella di Inarcassa. Esperita senza esito la fase amministrativa, la ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione con perequazione integrale dal gennaio 2023.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di difetto di contraddittorio per mancata chiamata in giudizio di Inarcassa. Il rapporto controverso intercorre tra pensionato e INPS, unico ente tenuto alla riliquidazione; la Cassa non subirebbe alcun giudicato sulla futura prestazione, né sarebbe destinataria di obblighi immediati. Si configura dunque un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non necessario.
Quanto alla tardività del ricorso amministrativo, la Corte richiama l’art. 8 della legge n. 533/1973, applicabile anche al giudizio pensionistico contabile, secondo cui non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nella fase amministrativa. La tutela giurisdizionale del diritto previdenziale non può essere sacrificata per ragioni procedurali.
Nel merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo: la legge n. 197/2022 ha introdotto per il biennio 2023-2024 un sistema a classi di importo, confermando la perequazione piena per i trattamenti fino a quattro volte il minimo. La Corte costituzionale n. 19 del 2025 ha dichiarato non fondate le censure, proprio sul presupposto che il meccanismo non congela l’adeguamento neppure per gli importi più elevati, ma lo modula in modo proporzionato.
La Corte rileva che nessuna norma primaria prevede la sospensione della perequazione per le pensioni in cumulo incompleto: l’art. 34 della legge n. 448/1998 impone di considerare unitariamente i trattamenti ai fini dell’indicizzazione, ma non contempla ipotesi di esclusione. La prassi amministrativa delle circolari INPS n. 135/2022, n. 1/2024 e n. 23/2025 colma un vuoto normativo con un criterio prudenziale che, se protratto, si traduce in un blocco sine die della rivalutazione per i soli titolari di cumulo parziale, con trattamento deteriore rispetto agli altri pensionati.
Adottando un’interpretazione conforme a Costituzione, la Corte afferma il diritto alla perequazione integrale sul rateo in godimento, salvo ricalcolo al completamento della quota mancante. Qualora emerga che la quota non era dovuta per i periodi in contestazione, l’INPS non potrà ripetere quanto erogato; in caso opposto procederà al conguaglio. L’INPS è pertanto condannato alla riliquidazione con decorrenza dal 1° gennaio 2023, oltre arretrati, interessi e spese di giudizio liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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