RIA regionale e blocco 1991-1993: nessun automatismo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 360 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 non produce effetti nei confronti del personale della Regione Siciliana, perché la relativa materia è disciplinata da fonti regionali autonome, prive di rinvio alla normativa statale. Il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità per il triennio 1991-1993 costituisce un presupposto retributivo che deve essere previamente accertato dall’amministrazione di appartenenza o dal giudice del rapporto di lavoro. In mancanza di tale accertamento, la Corte dei conti non può includere la maggiorazione nella base pensionabile, essendo il ricalcolo del trattamento di quiescenza subordinato alla effettiva percezione dell’emolumento.
Il Fatto
Trenta ex dipendenti della Regione Siciliana, collocati in quiescenza nel corso degli anni, hanno adito la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico. Assumevano che la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, avesse ripristinato il diritto alla maggiorazione della RIA per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1993 anche in favore dei regionali.
Dopo la diffida rivolta alla Regione e al Fondo Pensioni Sicilia, i ricorrenti hanno chiesto il ricalcolo della base pensionabile e la liquidazione delle differenze maturate. Si sono costituiti il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e il Fondo Pensioni Sicilia, eccependo difetto di giurisdizione, inammissibilità e prescrizione, e sostenendo l’autonomia della disciplina regionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto affermato la propria giurisdizione. Il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza incidenza sul rapporto di lavoro ormai cessato. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 12337 del 2010, il giudice ha distinto la domanda proposta durante il rapporto da quella avanzata dal dipendente già in quiescenza, stabilendo che solo la seconda appartiene alla giurisdizione contabile.
È stata poi respinta l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 152 del c.g.c. Il ricorso collettivo risulta ammissibile perché le posizioni dei trenta ricorrenti sono contraddistinte dall’identità della normativa applicabile e dalla medesima lesione lamentata, senza conflitto di interessi.
Nel merito la Corte ha ricostruito l’evoluzione della disciplina regionale. L’art. 5 della l.r. n. 11/1988 ha cristallizzato il sistema delle classi e degli scatti, introducendo la RIA; l’art. 5 della l.r. n. 19/1991 ha abrogato la tabella O a decorrere dal 2 luglio 1990, operando come norma di chiusura. Poiché la Regione ha competenza esclusiva in materia di trattamento del proprio personale, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992 e la sua interpretazione autentica non trovano applicazione diretta: manca il carattere di riforma economico-sociale idoneo a vincolare il legislatore regionale, come già affermato dalla costante giurisprudenza della Sezione.
A ciò si aggiunge un profilo dirimente. I ricorrenti non hanno dimostrato di aver percepito gli aumenti RIA per il triennio 1991-1993 né che tale diritto sia stato accertato dal giudice competente. Secondo il principio richiamato dalla Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 106/2025, qualsiasi emolumento retributivo deve essere effettivamente percepito dal dipendente per poter transitare nella base pensionabile. La maggiorazione RIA va previamente riconosciuta sul versante retributivo: solo dopo tale accertamento l’emolumento può incidere sul calcolo della pensione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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