Improcedibile il giudizio di conto per difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 300 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la mancata sottoscrizione del conto giudiziale integra l’assenza del requisito formale minimo richiesto dall’art. 44, comma 2, cod. giust. cont., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico. Parimenti, l’assenza di un valido atto di parifica, ai sensi dell’art. 618 r.d. n. 827/1924, impedisce il deposito del conto e il suo esame giudiziale. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, pronunciata dalla Corte costituzionale n. 59/2024, non è più configurabile la qualità di agente contabile in capo all’amministratore di società a partecipazione regionale privo del “maneggio” delle partecipazioni, con conseguente difetto di legittimazione passiva e improcedibilità del giudizio.
Il Fatto
Con relazione n. 45/2025 il magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile rendicontata sul conto giudiziale n. 37700, esercizio 2019, presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società a partecipazione regionale.
La relazione segnalava tre profili: l’omessa sottoscrizione digitale del conto, recante la sola dicitura di conformità informatica; le medesime criticità sul decreto dirigenziale di parifica; l’insussistenza della qualifica di agente contabile alla luce della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza con decreto presidenziale n. 125 del 04 aprile 2025, la causa è stata discussa il 12 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto che il conto giudiziale non risulta, di fatto, sottoscritto. Ne deriva l’accertata assenza del requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, cod. giust. cont., indispensabile per l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, ossia la c.d. spendita del nome.
È parimenti fondato il secondo motivo, relativo all’assenza di un valido atto di parifica. La Corte chiarisce che solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. e che, ai sensi dell’art. 618 r.d. n. 827/1924, la certificazione di concordanza dei conti con le scritture contabili è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come già affermato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Sul terzo profilo, dagli accertamenti istruttori emergeva che il convenuto rivestiva la carica di amministratore della società, assoggettato alla giurisdizione contabile in forza dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto riconosceva la qualità di agente contabile a soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali.
La Corte rileva che la legislazione statale individua come agente contabile il soggetto che ha il “maneggio” dei beni oggetto del conto, e dunque, per le partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente proprietario titolari dei diritti di socio, richiamando gli artt. 20, 29, 32 e 178 r.d. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, TUSP e l’art. 137 cod. giust. cont.
Venuta meno la qualifica ex lege, non può affermarsi né la qualità di agente contabile del convenuto, né quella di agente contabile di fatto, difettando il maneggio. Il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva. Restando impregiudicata la regolarità della gestione, l’amministrazione regionale dovrà acquisire il conto dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2019 e provvedere alla parifica, ferme le competenze della procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la natura officiosa del giudizio e il carattere pregiudiziale della decisione.
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Nota della Redazione
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