Inammissibile il parere su cessione della quota del fondo salario accessorio all’Unione (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 155 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi fissati dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere non può riguardare l’adozione di specifici atti di gestione né fatti già esauriti, ma deve avere ad oggetto questioni di carattere generale e astratto, funzionali all’interpretazione di norme e istituti di contabilità pubblica. I quesiti che investono la legittimità di concrete determinazioni amministrative, e segnatamente i rapporti convenzionali tra enti associati, sono pertanto inammissibili, poiché la pronuncia del Collegio si risolverebbe in un’ingerenza nella discrezionalità gestionale dell’ente. Resta fermo che la Corte può comunque fornire, in via generale, indicazioni sulla normativa di riferimento.
Il Fatto
Il Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la richiesta di parere presentata dal Sindaco di un Comune, aderente a un’Unione di Comuni, in merito all’esistenza dell’obbligo di trasferire una quota del proprio fondo di risorse decentrate all’Unione, per contribuire al finanziamento del salario accessorio del personale.
Il Comune ha rappresentato di aver ceduto parte della propria capacità assunzionale all’Unione, senza alcun trasferimento di personale e con dipendenti che continuano a prestare servizio presso l’ente di provenienza. L’Unione ha chiesto a ciascun Comune aderente di cedere una quota del proprio fondo per il salario accessorio, in proporzione alla capacità assunzionale già trasferita. Il Comune ha prospettato tre quesiti sulla legittimità di tale richiesta, sul proprio eventuale rifiuto e sulla possibilità di concorrere al Fondo dell’Unione mediante un contributo a carico del bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare le condizioni di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Il presupposto soggettivo risulta integrato: la richiesta proviene da un Comune, ente indicato dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è sottoscritta dal Sindaco ed è pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie locali.
Sul piano oggettivo, la Corte richiama la nozione di contabilità pubblica elaborata dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite, nonché il divieto di interferenza con le funzioni giurisdizionali. Ribadisce che la domanda non può concernere l’adozione di specifici atti di gestione né attività già espletate, dovendo avere ad oggetto questioni di carattere generale, pena la trasformazione dell’attività consultiva in una forma di co-amministrazione.
Applicando tali criteri, la Sezione rileva che i quesiti, sebbene la normativa richiamata attenga ai limiti di spesa per il personale e alla determinazione della capacità assunzionale, non vertono sull’interpretazione di disposizioni legislative, ma sulla legittimità di atti interni all’Unione e sui conseguenti adempimenti dei Comuni aderenti. Essi risultano quindi privi dei caratteri di generalità e astrattezza.
La Corte svolge comunque alcune considerazioni generali. L’art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce all’Unione personalità giuridica e autonomia, prevedendo il conferimento di risorse umane e strumentali e la possibilità di cedere capacità assunzionali. La deliberazione n. 8/AUT/2011/QMIG afferma il principio per cui la quota parte della spesa di personale dell’Unione riferibile al Comune va imputata allo stesso ai fini dei limiti di spesa. La Sezione toscana, con la deliberazione n. 158/2023/PAR, ha chiarito che la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, alla sua utilizzazione mediante assunzione diretta.
La Corte osserva infine che cedere la quota assunzionale comporta la cessione della possibilità di incrementare il personale, ma non implica di per sé la diminuzione della retribuzione del personale dell’ente cedente. La ripartizione delle spese è regolata dagli accordi convenzionali e dallo Statuto, secondo l’art. 32, comma 6, del TUEL. La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.