Giudizio di conto improcedibile in assenza di parificazione del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 71 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile addetto alla riscossione di entrate costituisce presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto. Essa è imposta dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., dall’art. 618 r.d. n. 827/1924 e dal punto 4.2 dell’Allegato 4/2 annesso al d.lgs. n. 118/2011. Solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 140 cod. giust. cont., e il giudice relatore deve verificarne l’esistenza prima di esaminare il conto, ai sensi dell’art. 145, comma 3, cod. giust. cont.. L’improcedibilità è pronunciata non per qualunque irregolarità o nullità del conto, ma solo in caso di inesistenza giuridica o fattuale dello stesso o di mancanza di una condizione di procedibilità. Il difetto di regolamentazione interna dell’amministrazione non esonera dal rispetto dei principi generali di legge.
Il Fatto
Sei giudizi di conto, iscritti ai nn. 9246, 9247, 9248, 9249, 9250 e 9251 del registro di segreteria, riguardano i conti giudiziali resi da un agente contabile di vari uffici del Distretto della Salute di Lauria dell’ASP di Potenza per gli esercizi 2020 e 2021.
Con relazione unificata di deferimento, il magistrato istruttore ha rimesso al Collegio la questione preliminare della procedibilità. Tre conti erano privi della sottoscrizione dell’agente contabile; tutti i conti erano carenti dell’attestazione di conformità alle scritture dell’amministrazione. L’agente contabile si è costituito personalmente, ha chiesto l’improcedibilità e il proprio integrale discarico, rappresentando di avere ritrasmesso i conti all’Azienda nel 2024 e che essi erano ancora in corso di parifica. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità per assenza di parifica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disposto la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 84 cod. giust. cont., trattandosi di conti resi dal medesimo agente contabile e quindi di cause connesse per oggetto e per titolo.
Passando alla questione pregiudiziale, il Collegio ha precisato che l’improcedibilità non può essere pronunciata per qualsivoglia irregolarità o nullità del conto, ma solo in due casi: inesistenza giuridica o fattuale del conto, quando manchino i requisiti minimi di forma-sostanza, come la firma dell’agente contabile o le quantità dei beni maneggiati; oppure mancanza di una condizione di procedibilità, come la parificazione.
La Corte ha argomentato che la parificazione deve ritenersi presupposto processuale imprescindibile perché imposta da norme di carattere generale, perché solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, e perché il giudice relatore deve verificarne l’esistenza prima dell’esame. A sostegno richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.
Per gli enti locali il Collegio ammette che, in mancanza di un formale atto di parifica, il giudizio può ritenersi procedibile se il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o sia stato approvato dal consiglio o dalla giunta, quali atti equipollenti, come affermato dalla Sez. giur. Calabria n. 113/2023 e da altre pronunce. Nella specie nessuno dei conti reca la parificazione, né alcun atto equipollente.
Il Collegio ha poi osservato che il difetto di attuazione regolamentare interna da parte dell’amministrazione non esonera dall’applicazione dei principi generali di legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, richiamando la necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto ai sensi dell’art. 103 Cost., come affermato dalla Corte cost. n. 59/2024. I giudizi sono stati pertanto dichiarati improcedibili, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, restando fermo l’obbligo dell’amministrazione di procedere a un regolare deposito previa parificazione.
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Nota della Redazione
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