Nessuna pensione privilegiata per spondiloartrosi senza servizio gravoso (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 272 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, ancorché non abbia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Sussiste l’interesse ad agire del militare ancora in servizio, in ragione dell’unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione. Nel merito, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante: occorre la prova concreta, anche presuntiva, di un servizio anomalo o gravoso, non essendo sufficiente la mera coincidenza cronologica tra l’insorgenza della patologia e la prestazione lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria dal 2011 e in servizio presso diversi istituti penitenziari, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità spondilosi diffusa ad impiego funzionale, ascritta alla VIII categoria tab. A, ai fini della liquidazione della pensione privilegiata.
Dopo la caduta sul lavoro del dicembre 2018, con diagnosi di rachialgia post-traumatica, l’interessato aveva presentato istanza di riconoscimento. Il C.V.C.S. aveva espresso parere di non dipendenza da causa di servizio e il Ministero della Giustizia aveva rigettato l’istanza. Il riesame richiesto non ha avuto riscontro. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del diritto alla P.P.O. di VIII categoria. L’I.N.P.S. e il Ministero della Giustizia si sono costituiti, eccependo rispettivamente l’inammissibilità e il difetto di legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice affronta anzitutto le eccezioni preliminari dell’Ente previdenziale, aderendo all’orientamento delle SS.RR. n. 12/2023 di questa Corte. Secondo tale indirizzo, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, dinanzi al diniego amministrativo, domandi il positivo accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, pur in assenza di domanda amministrativa di pensione. L’interesse ad agire del militare in servizio è giustificato dal principio di unicità dell’accertamento di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione.
Quanto alla legittimazione passiva, l’Ente previdenziale è legittimato a resistere, tenuto conto degli effetti della decisione sulla futura liquidazione del trattamento di sua competenza. La chiamata in causa del Ministero della Giustizia si riconduce invece alla denuntiatio litis, avendo l’Amministrazione adottato il provvedimento sul diverso procedimento dell’equo indennizzo.
Nel merito, la Corte richiama l’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 64 del medesimo d.P.R., secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante. Il servizio deve esercitare un’influenza giuridicamente rilevante, non essendo la mera coincidenza cronologica sufficiente a integrare la prova. La giurisprudenza di questa Corte richiede la prova concreta di un servizio anomalo o gravoso, restando esclusa la concausalità in presenza di un lavoro svolto con modalità ordinarie.
Il Giudice ritiene di condividere il giudizio tecnico del C.M.L., che ha escluso la dipendenza. La caduta del 2018 è qualificata come trauma contusivo lieve, non idoneo a determinare esiti artrosici. I rapporti informativi attestano che il ricorrente ha svolto ordinarie attività di istituto, pur impegnative, senza eventi straordinari o condizioni particolarmente gravose. Non risultano fatti di servizio eccedenti la normale attività lavorativa idonei ad assurgere a elemento preponderante, nemmeno a livello di concausa.
Quanto all’età di insorgenza della patologia, l’assenza di fatti di servizio significativamente gravosi depone in favore dell’origine costituzionale e genetica dell’infermità, confermata dal breve lasso di tempo tra l’assunzione e la prima emersione dei segni della spondilosi. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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