Controllo PNRR e obbligo di audit interno degli enti locali attuatori (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 267 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del controllo sulla gestione dei progetti finanziati dal PNRR, il soggetto attuatore è tenuto ad adottare un sistema di gestione, controllo e auditing funzionale al corretto utilizzo delle risorse e all’efficacia dell’attuazione degli interventi, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del d.m. 11 ottobre 2021 e dalla circolare RGS n. 9/2022. L’assenza di audit interno integra un profilo di criticità gestionale, anche in presenza di regolare avanzamento procedurale e finanziario dei progetti. La Sezione regionale di controllo, accertata la criticità allo stato degli atti, raccomanda l’espletamento senza indugio dei controlli interni e dispone la trasmissione di una relazione di aggiornamento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha sottoposto a verifica tre progetti PNRR dei quali è soggetto attuatore un Comune, in ragione della loro entità finanziaria e delle criticità emerse dalle Cabine di regia prefettizie e dai dati rilevati d’ufficio tramite il sistema ReGiS. I progetti afferiscono alla digitalizzazione della PA, alla rigenerazione urbana e all’adeguamento sismico di un plesso scolastico.
Con nota istruttoria il Magistrato ha chiesto informazioni sullo stato di attuazione, sui target raggiunti, sui disallineamenti con ReGiS, sulla gestione economico-finanziaria e sull’implementazione del sistema interno di audit. L’ente ha riscontrato trasmettendo una relazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro euro-unitario e nazionale del PNRR, richiamando il Regolamento (UE) 2021/241, il d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla l. n. 108 del 2021, e le modalità di trasferimento delle risorse disciplinate dal d.m. MEF 11 ottobre 2021, come integrate dall’art. 11 del d.l. n. 19 del 2024 e dall’art. 18-quinquies del d.l. n. 113 del 2024.
Dalla relazione del Comune emerge che, per tutti i progetti, non è previsto un sistema di audit interno. La Corte rileva come il d.l. n. 77 del 2021 imponga l’adozione di un sistema di gestione, controllo e auditing per assicurare il corretto utilizzo delle risorse e l’efficacia dell’attuazione. La circolare RGS n. 9/2022 prescrive che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l’attuazione degli interventi siano sottoposti ai controlli ordinari amministrativo-contabili.
Per gli enti locali assume rilievo l’art. 147 del TUEL, che disciplina i controlli interni, nonché l’art. 8, comma 2, del d.m. 11 ottobre 2021, secondo cui le amministrazioni responsabili devono rimuovere o correggere eventuali irregolarità suscettibili di compromettere il raggiungimento dei target e milestone e il rimborso delle spese da parte della Commissione europea.
La Sezione non contesta l’avanzamento dei progetti, che risulta in alcuni casi già concluso o in regolare esecuzione, né i disallineamenti con ReGiS, esclusi dall’ente. Il profilo di criticità attiene esclusivamente alla carenza del sistema di controllo interno, che espone la gestione al rischio di frodi e irregolarità e può pregiudicare il rimborso delle somme.
In conclusione, la Corte accerta la presenza dei profili di criticità e raccomanda l’espletamento senza indugio dei controlli indicati, disponendo la trasmissione di una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026 e la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale dell’ente.
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Nota della Redazione
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