Danno all’immagine da assenteismo fraudolento anche senza clamor fori (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 293 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine da assenteismo fraudolento previsto dall’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 presenta caratteri di autonomia rispetto alla fattispecie generale dell’art. 17, comma trenta-ter, d.l. n. 78/2009. La sua risarcibilità non richiede né l’accertamento con sentenza definitiva di talune fattispecie delittuose lesive dell’immagine, né la previsione espressa di un clamor fori quale elemento costitutivo. Il detrimento del prestigio della pubblica amministrazione può concretizzarsi nei modi più svariati, essendo rimessa al giudice la valutazione equitativa del pregiudizio ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., con il solo limite minimo di sei mensilità dell’ultimo stipendio.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un carabiniere in servizio presso un comando provinciale, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi euro 16.223,46: euro 6.223,46 a titolo di danno patrimoniale ed euro 10.000,00 per danno all’immagine. Il convenuto, rimasto contumace, era stato destinatario di una sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare, divenuta irrevocabile, di condanna per truffa militare, falso in foglio di via, diserzione e simulata infermità, con sospensione condizionale della pena, nonché della perdita del grado per rimozione in via disciplinare.
Gli accertamenti istruttori avevano evidenziato la falsità dei certificati medici depositati dal militare presso il comando di appartenenza negli anni 2022-2023, ai quali erano seguite indagini penali e la percezione di emolumenti non spettanti pari alla somma richiesta. Di qui la domanda di responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Sezione giurisdizionale regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 c.g.c., non essendosi egli costituito nonostante la regolarità delle notifiche dell’atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza. Nel merito ha richiamato la previsione dell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, che sanziona il dipendente pubblico il quale giustifichi l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, obbligandolo a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione e il danno di immagine di cui all’art. 55-quater, comma 3-quater.
Sul danno patrimoniale, la Corte ha accolto la domanda per l’intero importo richiesto dalla Procura, rilevando che gli emolumenti erogati erano non spettanti perché corrisposti a fronte di assenze supportate fraudolentemente da certificati medici falsificati, come accertato nelle sedi penale e militare e suggellato dalla condanna per truffa aggravata e dalla rimozione dal grado.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio ha richiamato la consolidata impostazione giurisprudenziale — citando le pronunce della Sezione II centrale d’appello n. 140/2020 e n. 344/2021 — secondo cui la fattispecie speciale presenta caratteri di autonomia rispetto a quella generale dell’art. 17, comma trenta-ter, d.l. n. 78/2009. In particolare, la norma non richiede né la sentenza definitiva su indefettibili fattispecie delittuose lesive dell’immagine, né la prova di un clamor fori, inteso come risonanza mediatica sui mass media, quale presupposto della risarcibilità. Il pregiudizio al prestigio dell’amministrazione può realizzarsi in forme diverse e svariate.
Nel caso concreto, la condotta del convenuto aveva generato la denunzia alla Procura contabile e l’instaurazione del procedimento di responsabilità, oltre ai paralleli procedimenti penale, militare e disciplinare, con ampliamento della diffusione della notizia dei fatti illeciti non solo all’interno ma anche all’esterno dell’amministrazione di appartenenza. Da ciò il Collegio ha desunto il pregiudizio all’immagine dell’Arma, offuscata dall’impressione di un’amministrazione in cui le regole sulla corretta effettuazione delle prestazioni lavorative fossero agevolmente violate.
In punto di quantificazione, la Corte ha applicato i parametri equitativi ex art. 1226 cod. civ. indicati dalla giurisprudenza contabile — in primis le SS.RR. n. 10/QM/2003 — facendo riferimento al ruolo e alla rilevanza del servizio prestato, all’intensità, alla durata e alla reiterazione della condotta, nonché ai procedimenti incrociati che avevano integrato il clamor interno con la risonanza esterna. Ha quindi confermato la misura di euro 10.000,00 e condannato il convenuto al pagamento complessivo di euro 16.223,46, con interessi legali dal deposito della sentenza e spese di giudizio liquidate in euro 375,02.
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Nota della Redazione
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