Moltiplicatore pensionistico vigili del fuoco con incremento quintuplo e base imponibile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 65 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 in favore del personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età comporta l’incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, da aggiungere alla base imponibile stessa. L’incremento è quid pluris rispetto al dato di riferimento: la maggiorazione si somma a ciò che era dovuto e non si esaurisce nella mera moltiplicazione per cinque. Il beneficio non è subordinato al completamento integrale dell’ultimo anno di servizio, ma soltanto al collocamento in congedo per raggiunti limiti di età e al mancato accesso all’ausiliaria. Diversamente opinando, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento legata alla sola data di pensionamento.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato collocato in pensione per raggiungimento del limite di età ordinamentale, con trattamento liquidato in parte con il sistema contributivo. Essendo escluso dall’istituto dell’ausiliaria, ha invocato l’incremento figurativo del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997. Dopo un’istanza di ricalcolo, l’INPS ha comunicato di non poter accogliere la richiesta, sostenendo che la maggiorazione del montante deve essere quantificata dall’ente di appartenenza.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione con l’applicazione del moltiplicatore, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito eccependo di avere correttamente applicato la norma fin dalla liquidazione, contestando la base imponibile indicata e sostenendo che l’incremento dovuto sarebbe pari a cinque volte l’imponibile medio degli ultimi 360 giorni.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato fondato. La Corte muove dalla lettera dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, che individua due categorie di destinatari: il personale escluso dall’ausiliaria che cessa per raggiungimento dei limiti di età e il personale militare privo dei requisiti psico-fisici. Il ricorrente appartiene alla prima, riferibile al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui ordinamento non contempla l’istituto dell’ausiliaria (richiamata la Sezione II giurisdizionale centrale di appello n. 307 del 2021).
Il quid iuris attiene alla corretta interpretazione del moltiplicatore. La Corte richiama i precedenti secondo cui la norma parla espressamente di “incremento” di un importo pari a 5 volte la base imponibile: la misura quintupla è il parametro quantitativo dell’incremento, che per definizione rappresenta un quid pluris rispetto al dato di riferimento (così Sezione giurisdizionale Calabria n. 229 del 2024, Sezione giurisdizionale Piemonte n. 89 del 2024 e Sezione giurisdizionale Sardegna n. 118 del 2025).
Dagli atti emerge che l’INPS ha moltiplicato per cinque la base imponibile senza aggiungere tale importo alla base stessa, realizzando così un incremento pari a sole quattro volte. La tesi del ricorrente è quindi accolta: all’imponibile retributivo dell’ultimo anno, calcolato su dieci mesi del 2019 e due del 2020, deve aggiungersi l’importo pari a 5 volte lo stesso imponibile.
La Corte affronta poi l’eccezione sul completamento dell’ultimo anno di servizio. La norma non subordina il beneficio al fatto che l’interessato abbia prestato attività fino al 31 dicembre dell’anno, ma soltanto al collocamento in congedo per raggiunti limiti di età e al mancato accesso all’ausiliaria, requisiti non contestati dall’ente. Diversamente opinando si produrrebbe una irragionevole disparità di trattamento legata alla sola data di pensionamento. È pertanto riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento, con condanna dell’Istituto agli arretrati, oltre interessi e rivalutazione. Spese compensate per l’oggettiva oscillazione della giurisprudenza.
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Nota della Redazione
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