Parziale adeguatezza dei controlli interni e obblighi di miglioramento dell’ente locale (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 156 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di verifica sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 148 T.U.E.L., accertano la parziale adeguatezza del sistema quando l’ente locale abbia previsto un quadro regolamentare strutturato ma la concreta attuazione presenti carenze operative. Integrano la parziale inadeguatezza, in particolare, il ricorso a tecniche di campionamento meramente casuali in luogo di tecniche probabilistico-statistiche, il mancato utilizzo della contabilità analitica nel controllo di gestione e strategico, nonché l’incompleta rilevazione della qualità dei servizi e dei rapporti con gli organismi partecipati. L’accertamento comporta l’invito all’adozione di misure correttive e non esonera l’ente dalle responsabilità connesse all’eventuale persistente inadeguatezza degli strumenti adottati.
Il Fatto
Il Comune di Putignano (BA) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, in ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2022/INPR e n. 2/SEZAUT/2024/INPR. L’istruttoria ha reso necessario acquisire ulteriori elementi dal magistrato istruttore, con riscontro pervenuto al protocollo della Sezione.
La Sezione era già intervenuta con la deliberazione n. 97/2023/VSGC, che aveva riscontrato la parziale adeguatezza del sistema per l’esercizio 2019. La nuova verifica estende l’accertamento al triennio successivo e si conclude con la conferma di una parziale adeguatezza e con un articolato invito a intervenire.
La Motivazione della Corte
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, disciplinato dagli artt. 147 e 147-bis T.U.E.L., la Sezione rileva che le tecniche di selezione degli atti sono rimaste ancorate a un campionamento “ad estrazione casuale semplice” nella misura del 10% delle determine, senza evoluzione verso metodi probabilistico-statistici. Il riferimento normativo alle “motivate tecniche di campionamento” impone invece un approccio di natura statistica, come precisato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/2019/INPR. La Sezione raccomanda il campionamento stratificato proporzionale con sovra-campionamento delle categorie ad alto rischio, l’integrazione degli esiti pregressi nella definizione della popolazione e una nota metodologica con calcolo della dimensione campionaria.
Quanto al controllo di gestione, gli artt. 196-198 T.U.E.L. ne definiscono funzione, modalità e referto. L’ente adotta una contabilità generale economico-patrimoniale con contabilità analitica di tipo extracontabile e non fondata su rilevazioni per centri di costo. La Sezione ritiene che una elaborazione periodica, pur completa, non possa sostituirsi a un costante monitoraggio dell’attuazione di obiettivi e programmi. Il mancato utilizzo delle informazioni di contabilità analitica costituisce indice sintomatico di non completa adeguatezza.
Sul controllo sugli equilibri finanziari, di cui all’art. 147-quinquies T.U.E.L., la Sezione segnala che l’ente non ha prodotto alcuno dei report previsti dal regolamento di contabilità. Rileva, inoltre, che nel 2023 l’indicatore di deficitarietà relativo ai debiti in corso di riconoscimento e riconosciuti ha superato lo 0,60%.
Il controllo strategico (art. 147-ter T.U.E.L.) presenta un profilo di criticità nella mancata integrazione con la contabilità analitica. Il controllo sulla qualità dei servizi (art. 147, comma 2, lett. e, T.U.E.L.) è giudicato non pienamente adeguato: l’ente ha riconosciuto la parziale adeguatezza degli strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti.
Infine, il controllo sugli organismi partecipati (art. 147-quater T.U.E.L.) evidenzia, nonostante il quadro regolamentare strutturato, criticità operative: ritardi nella trasmissione documentale, documentazione incompleta e limitata collaborazione degli organismi partecipati. La Sezione esorta l’ente a implementare le attività di monitoraggio ed eliminare la grave carenza informativa.
In conclusione, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema con riserva di verificare i miglioramenti nelle successive verifiche e invita l’ente ad adottare le misure correttive indicate, rinforzando la programmazione delle ispezioni, implementando la contabilità analitica, integrando il controllo strategico e potenziando il monitoraggio sugli organismi partecipati.
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Nota della Redazione
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