Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 262 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, con riguardo ai beni mobili o alle materie per le quali l’agente contabile non abbia il debito di custodia, un obbligo di resa del conto giudiziale. Il conto del consegnatario di beni, pur formalmente redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è idoneo a instaurare il giudizio di conto quando la gestione non riguardi beni soggetti a custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come conto del consegnatario di beni di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2019. Il conto è iscritto sul conto giudiziale n. 1 50061 e consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione arriva davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, chiamata a verificare se, in relazione alle peculiarità della gestione, sussista effettivamente un obbligo di resa del conto da parte dell’agente contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione formale del conto. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
Tale qualificazione, però, non è sufficiente. La gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. Manca, dunque, il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa.
La Sezione dichiara di aderire alla giurisprudenza contabile consolidata sul punto: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013. Secondo tale orientamento, con riguardo ai beni suddetti non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme alla giurisprudenza. Da qui la pronuncia di improcedibilità del giudizio in esame, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte nulla dispone per le spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
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Nota della Redazione
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