Appello pensionistico, motivazione apparente e rimessione al primo giudice (Corte dei Conti Sez. II App. n. 222 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per i soli motivi di diritto. Sono questioni di fatto, non deducibili in secondo grado, quelle relative alla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classificazione o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il vizio di motivazione su tali questioni è ammissibile solo se la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione, oppure formuli argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente), o logicamente inconciliabili, perplesse e obiettivamente incomprensibili. Accertata la motivazione apparente su un punto dirimente, il giudice d’appello accoglie il gravame e, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., rimette gli atti al primo giudice in diversa composizione.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’assegno di incollocabilità di cui all’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, con sentenza n. 43/2022, aveva rigettato la domanda, rilevando che la CMO dell’Ospedale Militare non aveva accertato patologie idonee a pregiudicare la salute o l’incolumità dei compagni di lavoro o la sicurezza degli impianti e che il ricorrente era stato dichiarato idoneo al transito nei ruoli civili.
L’interessato ha proposto appello, deducendo un unico motivo: violazione dell’art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994 e degli artt. 111 Cost. e 104 del d.P.R. n. 1092/1973, per motivazione apparente e illogica. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per genericità dei motivi e per violazione del divieto di riesame del fatto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 190, comma 2, c.g.c., che impone la specificazione delle ragioni di fatto e di diritto. Il Collegio ha ricordato che la specificità dei motivi non va intesa in senso formalistico, ma richiede una critica idonea a confutare il fondamento logico-giuridico della decisione, delimitando il quantum appellatum. Nel caso concreto l’appellante aveva individuato puntualmente i profili di censura, sicché l’eccezione è stata respinta.
Nel merito, la Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 170 c.g.c.: l’appello pensionistico è un mezzo non devolutivo, che consente solo un sindacato esterno sulla coerenza logica della motivazione, non un riesame del risultato valutativo del primo giudice. Il vizio di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in presenza di difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente, secondo i principi delle Sezioni riunite n. 10/QM del 2010 e dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 84 del 2003.
Applicando tali principi, la Sezione ha ravvisato la motivazione apparente. Il giudice territoriale aveva recepito acriticamente il giudizio di non incollocabilità, riferendolo alla CMO dell’Ospedale Militare, verosimilmente in luogo del verbale della CMO dell’ASST degli Ospedali civili di Brescia, senza illustrare le ragioni dell’adesione. Nessun riferimento era stato fatto alla consulenza tecnica di parte che attestava un aggravamento della patologia, né alla documentazione medica allegata.
Parimenti apodittico è risultato il rilievo sulla dichiarazione di idoneità al transito nei ruoli civili, risalente al 2015 e contenuta nel provvedimento di dispensa dal servizio: il primo giudice non ha spiegato perché tale accertamento, compiuto a fini diversi, escludesse i requisiti dell’incollocabilità alla data della domanda. L’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, del resto, non richiede l’inabilità assoluta al lavoro.
Accertata l’assenza di ogni ragione giustificativa su un punto dirimente, la Sezione ha accolto l’appello e, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., ha rimesso gli atti al primo giudice in diversa composizione per la pronuncia sul merito e sulle spese.
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Nota della Redazione
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