Consegnatario di beni immobili comunali non tenuto al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 220 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è agente contabile e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti. La categoria dei consegnatari obbligati al conto è perimetrata dalla disciplina di contabilità di Stato, di cui al r.d. n. 827/1924 e al d.P.R. n. 254/2002, che distingue i consegnatari per debito di custodia (agenti contabili) dai consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi). Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico di beni mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali, ed è pertanto incompatibile con la gestione di beni immobili. L’art. 93 T.U.E.L. va interpretato in senso sistematico, senza introdurre nozioni distinte per la contabilità statale e quella degli enti locali. Il giudizio di conto proposto nei confronti del consegnatario di soli beni immobili è pertanto improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il Magistrato relatore per i conti di un Comune ha depositato la relazione di deferimento nel giudizio di conto reso da un consegnatario di beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022. Dalla relazione emerge che il conto riporta l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.
Il magistrato istruttore ha concluso chiedendo che all’atto presentato come conto giudiziale non fosse riconosciuta tale natura e che il giudizio fosse dichiarato improcedibile. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni in data 08.10.2025, richiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il Pubblico Ministero ha concordato con la relazione, instando per l’improcedibilità e la restituzione degli atti.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. Il giudice muove dall’art. 178 r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
Il medesimo Regolamento prevede che tutti gli oggetti mobili debbano essere dati in consegna ad agenti responsabili (art. 22), che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti (art. 32) e che nel conto il consegnatario si dia debito dei beni mobili anche secondo il valore risultante dagli inventari (art. 33). L’art. 194 richiama mancanze e diminuzioni di denaro o di cose mobili, mentre l’art. 624 menziona i contabili consegnatari che hanno in consegna materie o altre cose dello Stato.
Il riferimento decisivo è l’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23), mentre i primi non vi sono tenuti (art. 12). La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali.
In tale quadro si colloca l’art. 93 T.U.E.L., che non precisa espressamente se l’obbligo riguardi beni mobili o immobili. Secondo il Collegio la norma va interpretata in senso sistematico, valorizzando la perimetrazione discendente dalla disciplina di contabilità statale: le divergenze lessicali non autorizzano nozioni distinte, anche in ragione dell’uniformità del giudizio di conto regolato dal d.lgs. n. 174/2016. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con esistenze e rimanenze, ed è incompatibile con la gestione di beni immobili.
Dall’esame del conto non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali configurare un debito di custodia. Il convenuto è quindi qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.