Estinzione del giudizio di conto per decorrenza del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 317 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si estingue, ai sensi dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore di cui all’art. 145, comma 4, cod. giust. cont. o siano state elevate contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza. Il termine decorre dal primo deposito utile del conto, che può essere validamente effettuato, in via transitoria, mediante PEC. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite il sistema SIRECO non assume valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo prevista dalla legge alcuna causa di sospensione o interruzione ulteriore rispetto a quelle tassativamente contemplate.
Il Fatto
La questione riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione del fondo economale di un centro museale universitario per l’esercizio 2017, riferibile a due agenti contabili succedutisi nella gestione. Il conto cumulativo veniva trasmesso dall’Ateneo, dapprima a mezzo PEC nel luglio 2018 e in seguito, tramite il sistema informatico, nel dicembre 2019, quando veniva suddiviso in singoli conti e gli veniva attribuito un proprio numero.
Il magistrato istruttore, rilevate numerose irregolarità nella compilazione del conto e nella gestione, chiedeva di sottoporre la resa al giudizio della Sezione, chiedendone la non regolarità con conseguente preclusione del discarico dell’agente. L’agente contabile eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per tardività della relazione, contestazione cui aderiva il Pubblico Ministero in udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo centrale della decorrenza del termine quinquennale di estinzione. Il magistrato istruttore aveva indicato come data di deposito quella del dicembre 2019, corrispondente all’acquisizione del conto nel sistema informatico della Corte, dopo la suddivisione del conto cumulativo in singole rese.
La Sezione ricostruisce la vicenda in fatto. Dal fascicolo emerge che il conto era già stato trasmesso a mezzo PEC nel luglio 2018. A quella data, precisa il Collegio, non era ancora entrato in vigore il sistema SIRECO, la cui disciplina definitiva è intervenuta solo con successivo decreto presidenziale del 2022. Era pertanto consentito il deposito mediante posta elettronica certificata, in base alla disciplina transitoria del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015.
Il Collegio esamina la norma regolamentare e osserva che, sia qualificando il conto come atto processuale soggetto alla disciplina del deposito telematico, sia applicando la disciplina generale sulla trasmissione a mezzo PEC, il perfezionamento del deposito sarebbe dovuto avvenire entro pochi giorni dall’invio, con attribuzione del numero di protocollo. Nel caso concreto, tuttavia, la presa in carico non si perfezionava a causa di disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e di una prolungata interruzione del sistema informatico.
Da qui la soluzione. Considerato che la relazione istruttoria è stata depositata nel dicembre 2024, oltre il quinquennio decorrente dal deposito del 2018, il giudizio deve ritenersi estinto ai sensi dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., con effetto ex lege ai sensi del comma 2. Quanto al successivo invio tramite SIRECO, il Collegio esclude espressamente che allo stesso possa attribuirsi valenza interruttiva o novativa: riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, con dilazione indefinita del perfezionamento del deposito. Nessun rilievo assumono, infine, la disciplina sulla sospensione feriale e quella emergenziale, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore. Nulla sulle spese.
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Nota della Redazione
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