Inappellabilità del nesso eziologico e motivazione della sentenza pensionistica (Corte dei Conti Sez. I App. n. 141 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 cod. giust. cont. La questione relativa alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio è espressamente qualificata dal legislatore come questione di fatto e, come tale, non è deducibile in appello se non nei limiti del difetto assoluto o dell’apparenza della motivazione. Il vizio di motivazione su questioni di fatto e medico-legali integra violazione di legge solo quando si traduca in radicale assenza della motivazione, in argomentazioni inidonee a manifestare la ratio decidendi, o in affermazioni logicamente incompatibili o scarsamente comprensibili. Restano estranee al sindacato di legittimità l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di primo grado e la sua diversità rispetto a quello auspicato dalla parte. La CTU espletata nel contraddittorio, che confuti le osservazioni del CTP, è idonea a fondare la decisione.
Il Fatto
Il coniuge di un militare, deceduto dopo aver prestato il servizio di leva, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata tabellare per l’infermità cardiaca diagnosticata durante il servizio. La domanda amministrativa era stata respinta e il ricorso di primo grado rigettato con sentenza fondata sui pareri medico-legali negativi e sull’assenza di nesso causale con il servizio.
La Sezione centrale d’appello, con una precedente pronuncia, aveva annullato quella sentenza per difetto di motivazione e rimesso gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 170, comma 4, cod. giust. cont. Il giudice del rinvio, espletata una CTU e riassunto il giudizio per il decesso del ricorrente, ha nuovamente respinto il ricorso. La moglie, unica appellante, ha impugnato la decisione lamentando motivazione apparente, difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 170 cod. giust. cont., che limita l’appellabilità delle sentenze pensionistiche ai soli motivi di diritto e qualifica come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio, nonché alla classifica o all’aggravamento. La disposizione ha riproposto il contenuto dell’art. 1, comma 5, d.l. n. 453/1993, come interpretato dalle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, che hanno parificato a questioni di fatto le questioni medico-legali di dipendenza, classifica e aggravamento, già oggetto di un procedimento amministrativo fortemente garantistico.
Nel caso concreto il merito verte essenzialmente sul riscontro della dipendenza da causa di servizio dell’infermità. Da ciò la Corte trae la conseguenza che le censure dell’appellante sul nesso eziologico sono inammissibili, perché investono una questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, i giudici d’appello richiamano il criterio già affermato dalla giurisprudenza contabile: i vizi di motivazione sono deducibili solo quando nel ragionamento del primo giudice emerga un’omissione nell’esame di punti decisivi o un insanabile contrasto tra le argomentazioni, tale da non permettere la ricostruzione del percorso logico-giuridico della decisione, restando escluso che possano consistere nell’apprezzamento dei fatti e delle prove.
La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato: la valutazione della CMO non trovava conforto nei rapporti informativi relativi al breve periodo di servizio ed era stata smentita sia dal Comitato per le pensioni privilegiate sia dalla CTU. Quest’ultima, replicando alle osservazioni del CTP, ha escluso che le attività addotte fossero straordinarie e ha ritenuto che la patologia, manifestatasi dopo pochi mesi di servizio, sia legata a una manifestazione idiopatica su base endogeno-costituzionale della sfera neurovegetativa.
La Corte esclude rilievo alla mancata acquisizione del modello SA10ME, essendo stato acquisito il fascicolo amministrativo e non essendo quel documento decisivo, e ritiene non significativa la circostanza che il giudice abbia trattenuto la causa dopo aver fissato un’udienza per chiarimenti, dato che le note di udienza avevano ribadito le pregresse osservazioni del CTP, già confutate dal consulente d’ufficio. L’appello è quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.