Partecipazione del Comune a CER in forma cooperativa ammessa con riserve (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 151 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 sugli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni si esercita con riguardo alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere reso non ha effetti preclusivi: l’amministrazione, in caso di pronuncia in tutto o in parte negativa, può procedere motivando analiticamente le ragioni del dissenso e dandone pubblicità. Il modulo societario, anche cooperativo, non è esonerato dall’onere motivazionale rafforzato dalle sopravvenute discipline di settore: le finalità meritorie delle comunità energetiche rinnovabili non suppliscono alla dimostrazione della stretta necessità dell’oggetto sociale per le finalità istituzionali dell’ente. L’atto deliberativo deve dare atto della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, con valutazione di esclusiva competenza dell’amministrazione procedente.
Il Fatto
Il Comune di Cecina trasmette alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la deliberazione del Consiglio comunale del 13 giugno 2025, n. 66, con cui ha approvato l’adesione e la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile di Area Vasta “CER Solidale Area Vasta Etrusca – Soc. Coop.”, mediante acquisto di seicento azioni per un importo di 15.000 euro.
L’operazione conclude un percorso avviato dalla Provincia di Livorno nel quadro del progetto europeo PROMOTER, cui hanno aderito otto Comuni. La trasmissione avviene ai sensi dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P., per la deliberazione della Corte dei conti in ordine alla conformità dell’atto ai parametri normativi richiamati, previa acquisizione del parere ovvero decorsi sessanta giorni dal ricevimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la fisionomia della funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/22. La pronuncia è qualificata dal legislatore come parere e deve intervenire entro un termine perentorio, senza effetti preclusivi: l’ente può discostarsene con motivazione analitica e adeguata pubblicità. Coerentemente, la Corte ammette lo svolgimento di un’istruttoria, fondata sull’art. 3, comma 8, legge n. 20/1994, che non sospende il decorso del termine.
Sul piano formale, il Collegio accerta che l’atto è stato adottato con deliberazione consiliare, come imposto dagli artt. 7 T.U.S.P. e 42 T.U.E.L., ed è corredato dei pareri di regolarità e del parere dei revisori. Rileva, però, la mancanza di alcuni elementi dell’art. 2521, comma 3, cod. civ., in larga parte recuperati nello statuto, che l’art. 2521, comma 4, cod. civ. considera parte integrante dell’atto costitutivo. Osserva inoltre l’incongruenza del Comitato scientifico, organo solo eventuale e privo di riscontro nella disciplina del tipo societario.
Quanto alla consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, T.U.S.P., la Corte la ritiene sostanzialmente assolta, pur con precisazioni: l’oggetto della consultazione è individuato dal legislatore nello schema di atto deliberativo e non può ridursi alla mera conoscibilità dell’operazione. Diversamente, sul versante degli aiuti di Stato, il Collegio rileva l’assenza di un’adeguata motivazione: la valutazione è di esclusiva competenza dell’amministrazione e non può essere delegata al Collegio dei revisori.
Nel merito, la Corte esamina partitamente i parametri dell’art. 5, comma 1, T.U.S.P. Sotto il profilo delle finalità istituzionali, rileva che l’atto non è analiticamente motivato: l’ente assume come presupposto il principio di funzionalizzazione e valorizza il modello astratto di comunità energetica, senza ancorare il modulo gestorio all’art. 4 T.U.S.P. Tuttavia, la riconduzione dell’oggetto sociale alle finalità dell’ente consente di superare nel caso specifico le carenze riscontrate. Il vincolo di attività è soddisfatto, rientrando la produzione di energia da fonti rinnovabili tra le partecipazioni ammesse dall’art. 4, comma 7, T.U.S.P.
La forma cooperativa è giudicata coerente con le caratteristiche delle CER, in particolare per la partecipazione aperta garantita dal capitale variabile. La Corte richiama però l’attenzione sulla necessità di contemperare il voto capitario con l’efficienza organizzativa e la tutela delle finanze pubbliche degli enti soci.
Quanto ai profili economico-finanziari, il Collegio esamina il Business Plan e il Piano di cassa ventennale, segnalando l’assenza di analisi di sensitività, la mancata previsione dei costi del personale e dei compensi degli amministratori, nonché la potenziale esposizione derivante dalle clausole statutarie sui prestiti dei soci, ritenute suscettibili di porsi in contrasto con il divieto di soccorso finanziario. Infine, la struttura senza dipendenti è segnalata quale possibile profilo di criticità ex art. 20, comma 2, lett. b), T.U.S.P.
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Nota della Redazione
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