Parere sfavorevole sull’acquisizione indiretta di partecipazione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 302 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un ente locale, all’esito di un aumento di capitale, assume la qualità di socio indiretto di una società è soggetta al parere di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, perché integra l’acquisizione di una partecipazione al momento dell’ingresso nella compagine sociale. In sede di controllo la Corte verifica l’adempimento dell’onere motivazionale sui parametri dei commi 1 e 2 dell’art. 5 e sugli artt. 4, 7 e 8. Il parere è sfavorevole quando l’acquisizione non è funzionale ai fini istituzionali dell’ente, non è sostenuta da una convenienza economica diversa dai soli dividendi, presenta sostenibilità finanziaria incerta e comporta la perdita del controllo sulla partecipata. L’acquisizione di una partecipazione, anche di minoranza, in una società che produce beni o servizi non strettamente necessari per le finalità istituzionali contrasta con l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione di Consiglio comunale con cui ha preso atto e approvato il progetto di rafforzamento della partnership industriale tra due multiutility, definito in un accordo quadro siglato dai rispettivi organi amministrativi e integrato da numerosi allegati. L’operazione prevede un aumento di capitale della società partecipata, riservato al socio industriale, e l’acquisizione indiretta di una quota di una nuova società veicolo operante nel servizio idrico integrato.
L’ente ha chiesto il parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, rappresentando che dall’attuazione del progetto deriva il controllo della medesima società veicolo da parte del partner industriale. La questione arriva alla Sezione perché l’atto è considerato deliberativo anche per l’assunzione della titolarità di socio indiretto e deve quindi essere sottoposto a controllo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione affronta il problema dell’ambito oggettivo del controllo. Secondo le Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 limita il proprio perimetro ai due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualità di socio. Nella specie l’aumento di capitale e l’acquisizione della qualità di socio indiretto sono deliberati insieme, sicché il provvedimento è soggetto al parere.
La Corte ricorda di aver già esaminato i profili generali dell’operazione e richiama il parere negativo della Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna n. 103/2025/PASP del 18 settembre 2025, di cui condivide i contenuti. La verifica dell’onere motivazionale non può però prescindere dalle peculiarità del caso: l’operazione ha connotazione commerciale accentuata, l’acquisizione è indiretta e passiva, l’ente detiene una partecipazione minima nella società partecipata e ancora più ridotta è quella indiretta, con limitato potere di indirizzo e impossibilità di azione alternativa.
Sul primo parametro, la Corte rileva che l’acquisizione non è motivata in termini di compatibilità con i fini istituzionali. La società veicolo opera in un bacino idrico diverso da quello del Comune e nei documenti allegati è considerata un asset funzionale all’ingresso della partecipata in un mercato estraneo all’ente. Il piano industriale precedente e quello rafforzato prevedono l’uscita della partecipata dal bacino di riferimento del Comune. L’operazione non è quindi utile al servizio idrico dell’ente, in contrasto con l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016.
Sul secondo parametro, la Sezione distingue la convenienza economica dalla sostenibilità finanziaria. La partecipazione indiretta non rappresenta una scelta tra alternative di gestione, non producendo servizi funzionali all’attività istituzionale. I vantaggi rappresentati attengono al consolidamento societario e al miglioramento dei dividendi, ma il dividendo straordinario è finanziato a debito e la sostenibilità finanziaria della società veicolo risulta documentata solo fino alla scadenza dell’affidamento del servizio idrico, restando incerta dopo tale data.
Sul terzo parametro, la Corte osserva che l’onere motivazionale è temperato, ma l’ente deve comunque dar conto della compatibilità del modello con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il sistema di governance prevede l’attribuzione al partner industriale del controllo della gestione operativa, con la nomina della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e dei poteri di indirizzo, con conseguente recessività del ruolo pubblico. L’affermazione sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato non è supportata da ulteriori elementi. Allo stato degli atti la Sezione esprime parere sfavorevole, in contrasto con l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, con l’obbligo per l’ente di motivare analiticamente l’eventuale discostamento e di darne pubblicità.
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Nota della Redazione
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