Recupero ratei pensionistici indebiti e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica e le questioni ad essa funzionali. Le controversie sugli atti di recupero di ratei erogati e indebitamente percepiti spettano al giudice contabile solo se, ai fini dell’accertamento dell’indebito, occorra verificare i presupposti del rapporto pensionistico nel suo an e nel suo quantum. Quando invece si discute soltanto della sussistenza dei presupposti o delle condizioni di legge per il recupero di somme già erogate a titolo di pensione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, trattandosi di controversia di natura meramente civilistica.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la pretesa restitutoria dell’INPS, formalizzata con nota della sede provinciale, avente ad oggetto le somme percepite a titolo di pensione di reversibilità nel periodo tra l’01/01/2000 e il 31/07/2013, per un importo complessivo superiore a 264.000 euro. La ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa e, nel merito, ha contestato la sussistenza dell’obbligazione restitutoria, negando il presupposto del dolo del percettore.
L’INPS si è costituito eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, oltre all’inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela la nota di recupero, sul rilievo della buona fede della percettrice e del principio del legittimo affidamento. All’udienza la difesa della ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti, chiedendo la compensazione delle spese; l’INPS non ha aderito alla rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il ricorso non può essere esaminato nel merito perché il suo oggetto esula dalla giurisdizione della Corte dei conti. Il giudice contabile richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di rapporto pensionistico, secondo cui la giurisdizione contabile riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali.
Ne deriva che le controversie sugli atti di recupero di ratei erogati e indebitamente percepiti appartengono al giudice contabile solo se, ai fini dell’accertamento dell’indebito, occorra accertare anche i presupposti del rapporto pensionistico, con riferimento all’an o al quantum. Non è così quando si discuta unicamente della sussistenza o meno dei presupposti o delle condizioni di legge per il recupero di somme indebitamente erogate a titolo di pensione.
La Corte richiama sul punto Cass. SU n. 9436/2023 e, da ultimo, Cass. SU n. 9443/2025. In queste ipotesi la giurisdizione compete al giudice ordinario, quale giudice delle controversie di natura meramente civilistica, poiché oggetto del giudizio è l’accertamento delle condizioni che legittimano o meno il recupero delle somme erogate, e non l’originario rapporto pensionistico.
Considerata la mancata adesione dell’INPS alla rinuncia agli atti della parte attrice, il giudice dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, restando assorbita ogni ulteriore questione. L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
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Nota della Redazione
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