Pensione privilegiata e concausa efficiente del servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 269 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del personale militare, la dipendenza da causa di servizio delle infermità va accertata distintamente per ciascuna patologia, con autonoma valutazione eziologica e separato inquadramento tabellare. Ai sensi dell’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, rilevano anche i fattori concausali dipendenti dal servizio, quando abbiano facilitato l’insorgenza della patologia o ne abbiano influito sul decorso. La richiesta del consulente tecnico di ulteriori elementi all’amministrazione, rimasta inottemperata, non inficia l’attendibilità della C.T.U. quando questa si fondi su un’ampia base conoscitiva, comprensiva della consulenza di parte e dei rapporti informativi.
Il Fatto
Il ricorrente, sovraintendente Capo della Polizia di Stato in congedo, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre infermità e la conseguente pensione privilegiata. L’amministrazione, in conformità al parere del Comitato di Verifica, adottava il decreto n. 1268/23 con cui dichiarava la non dipendenza delle patologie dal servizio.
Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo l’insufficienza dell’istruttoria e la laconicità della motivazione, e sosteneva le proprie ragioni anche con consulenza medica, chiedendo la VI categoria, tabella A. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto. Il giudice disponeva ordinanza istruttoria e deferiva l’accertamento a un collegio medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice richiama il quadro normativo di riferimento: l’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, che annovera la causa di servizio fra le condizioni per il trattamento privilegiato, e l’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.
Su questa premessa la Corte ritiene solo in parte condivisibile la valutazione amministrativa, facendo proprie le conclusioni del Collegio Medico Legale presso la Sezione. Il giudizio di interdipendenza, differenziato per infermità e preceduto dalla disamina dell’eziopatogenesi, è giudicato coerente con la lettura scientifica e con le caratteristiche del servizio prestato.
Quanto alla gastroduodenite, la Corte esclude ogni rilievo, neppure concausale, delle mansioni e dello stress psico-fisico. Quanto alle patologie del rachide, ritiene invece che le lunghe percorrenze e i servizi appiedati, svolti anche su terreni impervi, abbiano comportato croniche sollecitazioni microtraumatiche, contribuendo all’insorgenza della patologia artrosica cervicale e dorsale, da accorpare con le protrusioni discali.
Il giudice rigetta l’eccezione sull’inottemperanza del Ministero alla richiesta di elementi: la C.T.U. poggia su un’ampia base conoscitiva, comprensiva della consulenza di parte e dei rapporti informativi trasmessi dall’amministrazione. Condivide infine l’inquadramento tabellare in tabella B, per tre annualità una tantum di VIII categoria.
In parziale accoglimento del ricorso, la Corte riconosce il diritto a tre annualità una tantum di VIII categoria, con decorrenza dal 1° agosto 2023 ai sensi dell’art. 191, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, oltre interessi legali e rivalutazione secondo l’art. 167, comma 3, c.g.c. e l’art. 21, comma 2, delle disposizioni di attuazione. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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