Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 162 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. L’intervenuto deposito dei conti giudiziali, parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno, determina la cessata materia del contendere. La definizione del giudizio non subisce variazioni in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte di un agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, relativamente agli esercizi finanziari 2019 e 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ex art. 141, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 in caso di omissione grave e ingiustificata.
Con decreto n. 105/2024 il giudice ha fissato il termine. L’amministrazione comunale ha trasmesso la documentazione tramite l’applicativo DAeD. L’agente ha poi depositato memoria difensiva, rappresentando di aver versato quanto dovuto e chiedendo l’archiviazione o la definizione senza addebito. In camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Dall’esame degli atti i conti giudiziali depositati dall’agente risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Su questa base il giudice ha ritenuto di dover definire il procedimento, valorizzando ragioni di economia processuale.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del giudizio per resa del conto. Il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui tale procedimento, seppur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, ricavabile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi.
Da tale natura discende che la definizione avviene mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Il giudice sottolinea che tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti.
Ne consegue, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., la pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il giudice precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non essendovi contraddittorio nel giudizio per resa del conto, non si provvede sulle spese. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
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Nota della Redazione
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