Decorrenza pensione reversibilità orfano inabile domanda oltre biennio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 146 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per l’orfano maggiorenne inabile la pensione di reversibilità è liquidata a domanda ai sensi dell’art. 160 del d.P.R. n. 1092/1973. Se la domanda è presentata oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, la decorrenza del trattamento e dei relativi arretrati è fissata dall’art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dei documenti prescritti. L’art. 5 del d.lgs.lgt. n. 39/1945, che ancora la pensione ai superstiti al mese successivo al decesso, non è applicabile alle liquidazioni a domanda presentate oltre il biennio. L’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 non è stato tacitamente abrogato dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che opera su piano sostanziale, mentre la norma del 1973 disciplina il procedimento e la decorrenza. La regola non contrasta con il diritto comunitario e la sua applicazione non integra una disparità di trattamento, poiché il diverso trattamento dipende dal comportamento del richiedente.
Il Fatto
La ricorrente, orfana maggiorenne inabile della pensionata, ha presentato domanda di pensione di reversibilità nel maggio 2021, oltre due anni dal decesso della madre, avvenuto nel novembre 2018. L’INPS ha liquidato il trattamento e gli arretrati con decorrenza dalla data della domanda, applicando l’art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973.
La ricorrente ha sostenuto la decorrenza dal mese successivo al decesso, invocando l’art. 5 del d.lgs.lgt. n. 39/1945 e la giurisprudenza di legittimità. Dopo che il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza passata in giudicato, la domanda è stata riproposta davanti al giudice contabile, con richiesta di condanna al pagamento degli arretrati per il periodo dicembre 2018 – maggio 2021.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ricostruisce il quadro normativo. L’art. 5 del d.lgs.lgt. n. 39/1945 fissa la decorrenza della pensione ai superstiti dal mese successivo al decesso, senza distinguere tra le diverse categorie di aventi diritto; la disposizione va riferita alle pensioni liquidate d’ufficio al coniuge e agli orfani. La legge n. 903/1965 ha poi ricompreso tra i destinatari i figli inabili a carico, e il d.P.R. n. 1092/1973 ha disciplinato condizioni, procedura e decorrenza.
L’art. 160 del d.P.R. n. 1092/1973 distingue la liquidazione d’ufficio, prevista per vedova e orfani minorenni, da quella a domanda degli interessati, tra cui l’orfano maggiorenne inabile. L’art. 191, comma 3, stabilisce che, per le liquidazioni a domanda presentata oltre due anni dalla sorte del diritto, il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
La Corte esclude l’abrogazione tacita della norma del 1973 da parte dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. Le due disposizioni operano su piani distinti: la seconda attiene ai requisiti sostanziali e alle aliquote, la prima alla procedura e alla decorrenza. Richiama la giurisprudenza contabile di appello, tra cui Sez. III App. n. 380/2021, n. 28/2024 e n. 272/2024, che ha consolidato l’orientamento prevalente.
Nel caso concreto, la domanda è stata proposta oltre il biennio. Il Giudice ritiene corretto l’operato dell’INPS, poiché la domanda dell’orfano maggiorenne inabile costituisce il primo atto di impulso della procedura di accertamento dei requisiti. Il collegio prende atto dei precedenti favorevoli alla ricorrente, ma aderisce all’orientamento di appello, non ravvisando ragioni per discostarsene.
Il ricorso è quindi rigettato. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della difficoltà della materia e dell’evoluzione giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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