Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 171 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per la resa del conto giudiziale, disciplinato dagli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, pur nella sua strumentalità rispetto al giudizio di conto. La forma di definizione non varia in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, né in caso di accoglimento né in caso di rigetto del ricorso. Il successivo deposito del conto giudiziale, parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont., restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nelle sedi degli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione per l’esercizio finanziario 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione.
Il Giudice, con decreto n. 169/2024, ha fissato il termine per la resa del conto. N medio del giudizio l’amministrazione ha trasmesso la relativa documentazione tramite l’applicativo DAeD n. 89189 del 16 maggio 2025. Il conto depositato dall’agente contabile risulta parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la definizione del giudizio per resa del conto a seguito del deposito della documentazione richiesta. Il Giudice richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e un proprio precedente (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il procedimento per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi.
Tale procedimento si definisce mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 144 citato. La Corte sottolinea che la forma di definizione del giudizio per resa di conto non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assume, poiché dall’art. 144 non si ricavano differenziazioni tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.
Nella camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere. Il Giudice, in ragione del deposito del conto parificato e per evidenti ragioni di economia processuale, ritiene che il giudizio debba essere definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 144 citato.
Il Giudice precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgere nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont. Nulla è disposto sulle spese, in considerazione della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
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Nota della Redazione
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