Cessazione della materia del contendere e spese in caso di soddisfazione tardiva (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 209 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’ente previdenziale, che soddisfi integralmente la pretesa dedotta, determina la cessazione della materia del contendere. Quando però la riliquidazione è adottata dopo la notifica del ricorso e non risulta comunicata al ricorrente prima di tale momento, essa non vale a sottrarre l’ente alla condanna alle spese di lite. La cessazione della materia del contendere presuppone che la soddisfazione della pretesa sia piena e che il comportamento satisfattivo dell’amministrazione sia anteriore all’iniziativa giudiziale, o quantomeno ad essa tempestivamente comunicato. In presenza di un adeguamento tardivo, resta fermo il diritto del ricorrente alla refusione delle spese, anche in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, già Sottufficiale in servizio permanente effettivo della Marina Militare, aveva chiesto il ricalcolo della pensione in godimento con l’attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturata alla data del 31 dicembre 1995, in applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973. Un primo giudizio si era concluso con rigetto del ricorso; nelle more dell’appello, l’I.N.P.S. aveva dapprima riliquidato il trattamento applicando la percentuale richiesta e poi aveva revocato il beneficio con successiva determina. La Corte dei conti in appello aveva quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Con il nuovo ricorso il pensionato ha contestato che, in fase di liquidazione del trattamento privilegiato, l’I.N.P.S. avesse ripreso come dato di partenza le originarie aliquote, e non quelle derivanti dall’applicazione dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973. Ha quindi chiesto la rideterminazione del trattamento dalla data di collocamento in pensione e la condanna alle differenze retributive, quantificate in € 10.613,53 al 31.07.2024. Costituitosi, l’Istituto ha dato atto di aver riliquidato la pensione in applicazione della norma invocata, con pagamento su rata maggio 2025.
La Motivazione della Corte
All’udienza del 16 settembre 2025 le parti hanno reciprocamente dato atto dell’avvenuta soddisfazione della pretesa mediante la riliquidazione del trattamento nei termini richiesti nell’atto introduttivo. Su questa premessa, il giudice monocratico ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Corte ha tuttavia esaminato la documentazione per stabilire la sorte delle spese. Dal fascicolo emerge che l’I.N.P.S. ha adottato il provvedimento di riliquidazione in data 13 febbraio 2025, ma non vi è prova che lo stesso sia stato notificato al ricorrente prima della comunicazione pec al difensore del 16 aprile 2025, intervenuta dopo la notifica del gravame, avvenuta il 4 aprile 2025.
Da qui la condanna dell’Istituto alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 400,00 e distratte in favore del legale antistatario. Il criterio seguito è quindi di natura processuale: la cessazione della materia del contendere è dichiarata, ma la tardività del comportamento satisfattivo rispetto all’instaurazione del giudizio incide sulla regolamentazione delle spese.
Il provvedimento dispone infine che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei suoi danti e aventi causa, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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