Spese estranee alla cassa economale ma discarico degli agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 106 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le spese sostenute dall’ente locale a titolo di risarcimento del danno cagionato a terzi per carente manutenzione di strade e aree pubbliche, pur gestite attraverso il c.d. Fondo Sinistri, non sono riconducibili alla cassa economale, difettando del requisito di inerenza funzionale all’ufficio richiesto dall’art. 153, comma 7, Tuel, che ammette il ricorso a tale gestione per le sole spese di ufficio di non rilevante ammontare. È illegittimo il doppio regime di spesa che riservi alla cassa economale i pagamenti inferiori a una soglia predeterminata e alle ordinarie procedure contabili quelli superiori. L’irregolarità del conto giudiziale non comporta automaticamente il mancato discarico dell’agente contabile: in assenza di ammanchi, perdite o sottrazioni, il collegio pronuncia il discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., restando i rilievi formulati in motivazione.
Il Fatto
Due agenti contabili economi di un Comune toscano hanno reso i conti giudiziali relativi alla gestione della cassa economale per l’anno 2020, in due periodi distinti. Con relazione di irregolarità n. 46/2025, il magistrato istruttore ha deferito i conti all’esame della Sezione, chiedendone la declaratoria di irregolarità senza addebito a carico degli agenti, per violazione dell’art. 153, comma 7, Tuel e per difetto di inerenza della spesa economale al c.d. Fondo Sinistri, per un importo complessivo di oltre centomila euro.
Gli agenti hanno depositato memorie chiedendo la regolarità dei conti e il discarico integrale; uno di essi ha invocato, in subordine, l’addebito del minor importo possibile. L’ente locale non ha depositato memorie né è comparso in udienza. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio prende atto che i conti chiudono in pareggio e che non risultano ammanchi o addebiti a carico degli agenti contabili, come confermato dalle conclusioni del magistrato istruttore e della Procura contabile. Restano quindi da valutare le conseguenze dei rilievi sulla gestione per cassa economale del c.d. Fondo Sinistri.
Quanto alla non inerenza del fondo alla cassa economale, la Corte richiama l’art. 153, comma 7, Tuel, che ammette l’utilizzo della gestione di cassa per le spese economali limitatamente alle spese di ufficio di non rilevante ammontare. Le spese effettuate con tale modalità devono connotarsi, oltre che per l’importo contenuto, anche per la inerenza all’ufficio, intesa come riferibilità funzionale al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
Le spese a carico del Fondo Sinistri — relative al risarcimento dei danni cagionati a terzi per carente manutenzione di strade e aree pubbliche — riguardano rapporti con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente e sono prive del necessario collegamento funzionale con l’attività amministrativa interna. Esse devono essere trattate mediante le ordinarie procedure contabili di impegno, liquidazione e mandato, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Sez. Centr. II n. 103/2021; Sez. giur. Liguria n. 39/2022; Sez. giur. Calabria n. 114/2018).
Dall’istruttoria emerge inoltre che l’ente ha stipulato un contratto assicurativo riservandosi la gestione diretta dei sinistri inferiori alla franchigia e che, in caso di accoglimento della richiesta risarcitoria, ha fatto ricorso alla cassa economale per gli importi inferiori a diecimila euro, riservando la procedura ordinaria ai casi superiori. Tale doppio regime è difficilmente compatibile con i principi dell’ordinamento finanziario e contabile: la soglia indicata non può essere considerata “minuta” e contrasta con la ratio limitativa dell’istituto economale.
La Corte osserva che il regolamento comunale di contabilità non disciplina espressamente le tipologie di spesa riconducibili alla cassa economale e rinvia a un disciplinare che contempla il Fondo Sinistri senza autorizzare deroghe alla natura residuale e accessoria dello strumento. L’intero impianto operativo adottato risulta pertanto non conforme alla disciplina di riferimento.
Ciò nonostante, non emergono elementi idonei a fondare un debito a carico degli agenti contabili, né sotto il profilo di perdite né di sottrazioni. Il collegio ribadisce che non esiste alcun automatismo tra declaratoria di irregolarità del conto e mancato discarico. Trova quindi applicazione l’art. 149, comma 2, c.g.c., che impone il discarico quando i conti si bilanciano in favore dell’agente. La condivisione del rilievo preclude però la dichiarazione di regolarità dei conti. L’assenza di addebiti patrimoniali giustifica la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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