Colpa grave dello specializzando per omessa segnalazione della sutura (Corte dei Conti Sez. I App. n. 139 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il medico in formazione specialistica, formalmente componente dell’équipe operatoria, non può ritenersi esonerato da responsabilità per la sola sua qualifica. La verifica dell’avvenuta suturazione dell’ansa colica costituisce adempimento proprio di ciascun operatore e non attività di supervisione sull’operato dei colleghi. Ove tale controllo sia agevolmente eseguibile e sia stato omesso, la condotta integra colpa grave e concorre eziologicamente con le omissioni degli altri sanitari, con conseguente responsabilità per danno erariale. La transazione stipulata tra l’azienda sanitaria e gli eredi del paziente non estingue l’azione di responsabilità contabile, che resta affidato all’iniziativa officiosa e indisponibile della Procura della Corte dei conti.
Il Fatto
Un’équipe medica di un ospedale genovese eseguiva un intervento di emicolectomia sinistra per la rimozione di un adenocarcinoma. Per la mancata applicazione delle graffette sulla linea di sutura, il moncone intestinale restava beante e si determinava una peritonite stercoracea diffusa; nonostante un secondo intervento, il paziente decedeva per shock settico e tromboembolia polmonare.
Dopo la condanna penale dei sanitari, l’azienda sanitaria transigeva con gli eredi, erogando loro somme e i compensi difensivi. La Procura regionale conveniva quindi i tre medici per il danno erariale indiretto. Il giudice di primo grado, stralciata la posizione di due convenuti per rito abbreviato, condannava il terzo operatore, all’epoca medico specializzando, al risarcimento di quanto corrisposto. Questi proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge il motivo fondato sull’atto di conciliazione. Il profilo causale della transazione riguarda il contenzioso civile risarcitorio e non un ipotetico giudizio contabile; l’accordo prevede obbligazioni a carico della sola azienda, senza reciproche concessioni con i medici. La pretesa risarcitoria erariale è affidata alla iniziativa officiosa della Procura ed è irrinunciabile, non essendo il credito disponibile dalle parti.
Nel merito, la vicenda è coperta da giudicato penale, avendo l’appellante riportato condanna per omicidio colposo, confermata in appello e in Cassazione. L’accertamento, anche peritale, ha escluso l’ipotesi della deiscenza: la sutura non fu eseguita, i punti metallici non furono rinvenuti e, se la sutura fosse stata corretta, la linea di graffette sarebbe stata facilmente visibile sotto gli occhi dei chirurghi.
Il Collegio esamina la disciplina del d.lgs. n. 368/1999: l’art. 20 subordina il titolo alla partecipazione personale alle attività e responsabilità proprie della disciplina; gli artt. 37 e 38 prevedono che la formazione implichi la partecipazione guidata alle attività dell’unità operativa e la graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia vincolata alle direttive del tutore.
Da qui il principio: la responsabilità dello specializzando non è esclusa in via generale, salva l’ipotesi di errore in esecuzione di direttive erronee, e va valutata in concreto considerando la mansione attribuita, il livello di formazione raggiunto e la difficoltà tecnica della prestazione. L’appellante, iscritto al penultimo anno del percorso specialistico, era componente a pieno titolo dell’équipe.
Il semplice riscontro della suturazione era operazione alla portata anche di un medico non specializzato e le linee meccaniche erano visibili nella loro completezza. Ciascun operatore doveva e poteva verificare l’avvenuta suturazione, segnalandone l’omissione ai colleghi: da qui la colpa grave.
Quanto al nesso causale, il Collegio applica il procedimento di eliminazione mentale: qualora lo specializzando avesse segnalato la mancata sutura, i colleghi avrebbero potuto procedere con la sutura manuale. Le condotte degli altri operatori non costituiscono causa esclusiva, ma cause concorrenti. Il riparto del danno ha comunque differenziato il suo apporto. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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